(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 5 del
                          28 gennaio 1998)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
         Disposizioni in materia di lavori socialmente utili
 
  1.  Le  disposizioni  statali, incluse quelle contenute nel decreto
legislativo di cui all'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in
materia di  lavori  socialmente  utili,  ivi  compresi  i  lavori  di
pubblica   utilita',   trovano  applicazione  nella  Regione  con  le
modifiche ed integrazioni contenute nel presente articolo.
   2. I progetti  di  lavori  socialmente  utili  ed  i  progetti  di
utilita'  collettiva  di  cui  agli  articoli  11  e  12  della legge
regionale  21  dicembre  1995,  n.  85,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  possono  essere attuati nell'ambito di tutti i settori
istituzionali dei soggetti attuatori.
  3.  All'assegnazione  dei  lavoratori   ai   progetti   di   lavori
socialmente   utili   provvedono   le  sezioni  circoscrizionali  per
l'impiego sulla scorta dei criteri e delle priorita' stabilite  dalla
commissione regionale per l'impiego.
  4.  Ai  lavoratori  impegnati o che siano stati impegnati, entro la
data del 31 agosto 1997, in progetti approvati ai sensi dell'articolo
1, comma 1, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, si applicano  le
agevolazioni  previste dalla normativa statale. I predetti lavoratori
possono essere assegnati a nuovi progetti  quando  sia  trascorso  un
periodo  di  almeno  dieci  giorni  dalla  conclusione del precedente
progetto.
  5.  Alle  attivita'  di  valutazione  di  progetti   formativi   ed
occupazionali  finanziati  con  risorse  statali si applica l'art. 24
della legge regionale 7 agosto 1997,  n.  30.  Agli  oneri  derivanti
dall'applicazione  del  presente  comma  si  fa  fronte  con  i fondi
regionali destinati al finanziamento di analoghi progetti.
  6.  Con  decreto  dell'Assessore  regionale  per  il   lavoro,   la
previdenza  sociale,  la  formazione  professionale  e l'emigrazione,
saranno  individuati  gli  uffici  competenti  all'attuazione   delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo di cui all'articolo 22
della legge 24 giugno 1997, n. 196.
  7.  Le  disposizioni  contenute  nel  decreto  legislativo  di  cui
all'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196,  fatte  salve  le
norme che regolano il trattamento giuridico ed economico dei soggetti
impegnati  nelle  attivita'  e  quelle  relative  alla  decadenza dei
trattamenti previdenziali in conseguenza dell'ingiustificato  rifiuto
dell'assegnazione  alle  stesse,  si  applicano ai progetti di lavori
socialmente utili presentati successivamente al 28 febbraio 1998.
  8. I progetti di utilita' collettiva di cui agli articoli 11  e  12
della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche
ed  integrazioni,  possono essere proposti e realizzati dagli enti di
cui all'art. 14, comma 1, del decreto legge 16 maggio 1994, n.   299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n.  451.