(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 5 del 28 gennaio 1998) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni in materia di lavori socialmente utili 1. Le disposizioni statali, incluse quelle contenute nel decreto legislativo di cui all'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di lavori socialmente utili, ivi compresi i lavori di pubblica utilita', trovano applicazione nella Regione con le modifiche ed integrazioni contenute nel presente articolo. 2. I progetti di lavori socialmente utili ed i progetti di utilita' collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere attuati nell'ambito di tutti i settori istituzionali dei soggetti attuatori. 3. All'assegnazione dei lavoratori ai progetti di lavori socialmente utili provvedono le sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla scorta dei criteri e delle priorita' stabilite dalla commissione regionale per l'impiego. 4. Ai lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 agosto 1997, in progetti approvati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, si applicano le agevolazioni previste dalla normativa statale. I predetti lavoratori possono essere assegnati a nuovi progetti quando sia trascorso un periodo di almeno dieci giorni dalla conclusione del precedente progetto. 5. Alle attivita' di valutazione di progetti formativi ed occupazionali finanziati con risorse statali si applica l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si fa fronte con i fondi regionali destinati al finanziamento di analoghi progetti. 6. Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, saranno individuati gli uffici competenti all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo di cui all'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196. 7. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo di cui all'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196, fatte salve le norme che regolano il trattamento giuridico ed economico dei soggetti impegnati nelle attivita' e quelle relative alla decadenza dei trattamenti previdenziali in conseguenza dell'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle stesse, si applicano ai progetti di lavori socialmente utili presentati successivamente al 28 febbraio 1998. 8. I progetti di utilita' collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere proposti e realizzati dagli enti di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.