(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 7 del 7 febbraio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Al fine di dare adeguata attuazione al principio di separazione delle competenze e delle responsabilita' attinenti rispettivamente alla sfera della decisione politica e a quella della gestione amministrativa di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e alla legge regionale 2 marzo 1996, n. 12, la presente legge disciplina le forme e gli strumenti di collaborazione e sostegno delle funzioni assegnate agli organi di direzione politica, nonche' ai gruppi consiliari della regione Basilicata. 2. Le strutture speciali, di cui al successivo art. 2, svolgono compiti di assistenza e di supporto all'esercizio delle funzioni di direzione politica e percio' sono del tutto distinte ed autonome dalle strutture amministrative disciplinate dalla legge regionale 2 marzo 1996, n. 12. 3. Le nuove misure di sostegno all'attivita' dei gruppi consiliari sono finalizzate a consentire che, nei limiti e nei modi previsti dallo Statuto, gli stessi concorrano al pieno svolgimento delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale ed all'esercizio piu' efficace del mandato dei singoli consiglieri.