(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 7
                        del 7 febbraio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Al fine di dare adeguata attuazione al principio di  separazione
delle  competenze  e  delle responsabilita' attinenti rispettivamente
alla sfera  della  decisione  politica  e  a  quella  della  gestione
amministrativa di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
alla  legge  regionale  2  marzo  1996,  n.  12,  la  presente  legge
disciplina le forme e gli  strumenti  di  collaborazione  e  sostegno
delle  funzioni  assegnate agli organi di direzione politica, nonche'
ai gruppi consiliari della regione Basilicata.
  2. Le strutture speciali, di cui al  successivo  art.  2,  svolgono
compiti  di  assistenza e di supporto all'esercizio delle funzioni di
direzione politica e percio' sono  del  tutto  distinte  ed  autonome
dalle  strutture  amministrative disciplinate dalla legge regionale 2
marzo 1996, n. 12.
  3. Le nuove misure di sostegno all'attivita' dei gruppi  consiliari
sono  finalizzate  a  consentire  che, nei limiti e nei modi previsti
dallo Statuto, gli  stessi  concorrano  al  pieno  svolgimento  delle
funzioni  istituzionali del Consiglio regionale ed all'esercizio piu'
efficace del mandato dei singoli consiglieri.