(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                      n. 9 del 22 gennaio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La presente legge, ai fini della protezione fitosanitaria e nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e  comunitaria,
detta  norme  per  l'esercizio  dell'attivita'  di  produzione  e  di
commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali.
  2. Sono falle salve le disposizioni di leggi nazionali e  regionali
che  disciplinano la produzione e la commercializzazione di specifici
vegetali.