(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 9 del 22 gennaio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La presente legge, ai fini della protezione fitosanitaria e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, detta norme per l'esercizio dell'attivita' di produzione e di commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali. 2. Sono falle salve le disposizioni di leggi nazionali e regionali che disciplinano la produzione e la commercializzazione di specifici vegetali.