(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                      n. 9 del 22 gennaio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                                Emana
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
         Modifiche all'art. 1 "Autorizzazione all'attivita'"
          del regolamento regionale 2 dicembre 1996, n. 46
 
  1.  I  commi 1 e 2 dell'art. 1 del regolamento regionale 2 dicembre
1996, n. 46 sono cosi' modificati:
  "1. L'esercizio dell'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione  e'
subordinato  al  rilascio  di  apposita  autorizzazione  da parte del
Presidente della provincia territorialmente  competente.  Coloro  che
svolgono  l'attivita'  di  tassidermia  ed  imbalsamazione al fine di
cedere il prodotto a terzi o comunque a fini di  commercializzazione,
sono  assoggettati  all'obbligo  di iscrizione all'Albo delle imprese
artigiane od al Registro delle imprese. Sono esentati da tale obbligo
i dipendenti di enti ed istituzioni pubbliche quali Musei  di  storia
naturale  ed  Istituti universitari di zoologia, anatomia comparata e
materie affini, purche' prestino la  loro  opera  esclusivamente  per
conto dell'ente di appartenenza.
  2.   L'autorizzazione   di   cui   al   comma   1   e'   rilasciata
all'interessato,  dopo  il  conseguimento  dell'abilitazione  di  cui
all'art.  2,  entro  trenta  giorni dalla data di presentazione della
domanda.".