(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 9 del 22 gennaio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento: Art. 1. Modifiche all'art. 1 "Autorizzazione all'attivita'" del regolamento regionale 2 dicembre 1996, n. 46 1. I commi 1 e 2 dell'art. 1 del regolamento regionale 2 dicembre 1996, n. 46 sono cosi' modificati: "1. L'esercizio dell'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione e' subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Presidente della provincia territorialmente competente. Coloro che svolgono l'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione al fine di cedere il prodotto a terzi o comunque a fini di commercializzazione, sono assoggettati all'obbligo di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane od al Registro delle imprese. Sono esentati da tale obbligo i dipendenti di enti ed istituzioni pubbliche quali Musei di storia naturale ed Istituti universitari di zoologia, anatomia comparata e materie affini, purche' prestino la loro opera esclusivamente per conto dell'ente di appartenenza. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata all'interessato, dopo il conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 2, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.".