(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia .ce n. 5 del 4 febbraio 1998) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 18 aprile 1997, n. 19 "Disciplina delle residenze polifunzionali"; Visto il comma 1 dell'art. 2 della citata legge che prevede l'adozione da parte della Giunta regionale di un apposito regolamento alle cui prescrizioni le residenze polifunzionali dovranno attenersi al fine di ottenere l'autorizzazione al funzionamento; Atteso che l'applicazione del medesimo regolamento e' condizione per l'iscrizione delle residenze poli funzionali in una specifica sezione del registro previsto dall'art. 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, come da ultimo modificato dal comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato dipartimentale per i servizi sociali nella seduta del 21 novembre 1997 sulla bozza di regolamento predisposta dalla Direzione regionale dell'assistenza sociale; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 3563 del 21 novembre 1997; Decreta: E' approvato il "Regolamento delle residenze polifunzioni di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 19", allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' quindi pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 16 dicembre 1997 CRUDER Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 21 gennaio 1998 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 3 REGOLAMENTO DELLE RESIDENZE POLIFUNZIONI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 18 APRILE 1997, N. 19. Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento e' emanato in attuazione dell'art. 2, comma 1 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 19 e si riferisce alle residenze polifunzionali. disciplinate dalla medesima legge.