(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 28 gennaio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. All'art. 1 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facolta' di attribuire una preferenza nei modi stabiliti dalla presente legge.".