(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 4 del 28 gennaio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  All'art. 1 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, il terzo
comma e' sostituito dal seguente:
  "Ogni elettore dispone di un  voto  di  lista  ed  ha  facolta'  di
attribuire una preferenza nei modi stabiliti dalla presente legge.".