(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 28 gennaio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche dell'art. 2 della legge regionale 19 marzo 1996, n. 23 Il comma 1, lettera b) dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1996 e' sostituito dal seguente: "b) eta' non inferiore a quella prevista per l'iscrizione nelle liste elettorali; limiti superiori di eta' per l'accesso ad alcune figure professionali, in relazione alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'Amministrazione, possono essere previsti tramite integrazione del regolamento attuativo della presente legge".