(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3
                        del 28 gennaio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
  Modifiche dell'art. 2 della legge regionale 19 marzo 1996, n. 23
 
  Il comma 1, lettera b) dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1996
e' sostituito dal seguente:
   "b)  eta'  non  inferiore a quella prevista per l'iscrizione nelle
liste elettorali; limiti superiori di eta' per  l'accesso  ad  alcune
figure  professionali,  in  relazione  alla  natura del servizio o ad
oggettive necessita' dell'Amministrazione,  possono  essere  previsti
tramite integrazione del regolamento attuativo della presente legge".