(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                      n. 4 del 27 gennaio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  La  regione Valle d'Aosta promuove e sostiene lo sviluppo dello
sport,   caratterizzato   da   un   importante   contenuto   motorio,
riconoscendo:
   a) la fondamentale funzione sociale dell'attivita' sportiva;
   b)  il  ruolo  dello  sport  a  salvaguardia della salute fisica e
dell'integrita' morale ed il suo  contributo  alla  lotta  contro  la
droga, le devianze e l'emarginazione;
   c)  il  ruolo  dell'attivita' agonistica, in particolare di quella
giovanile, come mezzo di formazione del carattere  etico-sociale  dei
cittadini;
   d)  la  rilevanza  economica  dello sport ai fini della promozione
turistica della Valle d'Aosta.
  2. La Regione riconosce inoltre:
   a) il  ruolo  svolto  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano
(CONI),     quale     rappresentante    istituzionale    dell'insieme
dell'organizzazione sportiva nazionale;
   b)    la    fondamentale    importanza    dell'attivita'    svolta
dall'Associazione sport invernali Valle d'Aosta (ASIVA), tenuto conto
delle  particolarita'  alpine  della  regione  e  della sua specifica
vocazione nel settore degli sport invernali;
   c) l'attivita' svolta per la salvaguardia dell'identita' culturale
valdostana dalla Federachon di sport de noutra tera di cui alla legge
regionale 11 agosto 1981, n.  53  (Disciplina  e  tutela  dei  giochi
tradizionali  valdostani), e dalle associazioni sportive regionali ad
essa aderenti;
   d)  il  ruolo  dello   sport   svolto   ai   piu'   alti   livelli
tecnico-agonistici  quale  fattore  di promozione dell'immagine della
Valle d'Aosta, di spettacolo e di aggregazione sociale.