(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 4 del 27 gennaio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41 (Esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione) e' sostituito dal seguente: "5. Per self-service pre-pagamento si intende il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'intervento e l'assistenza di apposito personale, in cui l'utente effettua il pagamento mediante sistemi automatici a moneta, a lettura ottica o informazioni, prima dell'erogazione". 2. Dopo il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 41/1996 e' inserito il seguente: "5-bis. Per self-service post-pagamento si intende il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante usate direttamente dall'utente, in cui l'utente effettua l'erogazione prima di eseguire il relativo pagamento ad apposito incaricato".