(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                                n. 4
                        del 27 gennaio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il  comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 29 novembre 1996,
n. 41 (Esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti
di  distribuzione  automatica  di  carburanti  per  autotrazione)  e'
sostituito dal seguente:
  "5.  Per  self-service  pre-pagamento  si  intende  il complesso di
apparecchiature  per  l'erogazione  automatica  di  carburante  senza
l'intervento  e  l'assistenza  di apposito personale, in cui l'utente
effettua il pagamento mediante sistemi automatici a moneta, a lettura
ottica o informazioni, prima dell'erogazione".
  2. Dopo il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 41/1996  e'
inserito il seguente:
  "5-bis.  Per self-service post-pagamento si intende il complesso di
apparecchiature  per  l'erogazione  automatica  di  carburante  usate
direttamente dall'utente, in cui l'utente effettua l'erogazione prima
di eseguire il relativo pagamento ad apposito incaricato".