(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 18 febbraio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifiche all'art. 3 1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38, come modificata dalla legge regionale 5 maggio 1992, n. 12 e dalla legge regionale 1 marzo 1996, n. 9, dopo le parole "articolo 2" sono inserite le seguenti "e all'articolo 7". 2. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 38/1990 e successive modificazioni e' inserito il seguente: "2-bis. L'Ufficio di presidenza all'inizio di ogni anno finanziario e ogni qualvolta vari la consistenza numerica di un gruppo entro il mese successivo, stabilisce l'importo relativo all'anno o frazione d'anno spettante a ciascun gruppo per le spese di funzionamento di cui all'art. 2 e per le spese di personale di cui agli articoli 6 e 7 secondo la consistenza numerica dei consiglieri definita dalla tabella di cui all'art. 5".