(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3
                        del 18 febbraio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                        Modifiche all'art. 3
 
  1.  Al  comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 19 dicembre 1990,
n. 38, come modificata dalla legge regionale 5 maggio 1992, n.  12  e
dalla legge regionale 1 marzo 1996, n. 9, dopo le parole "articolo 2"
sono inserite le seguenti "e all'articolo 7".
  2.  Dopo  il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 38/1990 e
successive modificazioni e' inserito il seguente:
  "2-bis. L'Ufficio di presidenza all'inizio di ogni anno finanziario
e ogni qualvolta vari la consistenza numerica di un gruppo  entro  il
mese  successivo,  stabilisce  l'importo relativo all'anno o frazione
d'anno spettante a ciascun gruppo per le spese  di  funzionamento  di
cui all'art. 2 e per le spese di personale di cui agli articoli 6 e 7
secondo  la  consistenza  numerica  dei  consiglieri  definita  dalla
tabella di cui all'art. 5".