(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
                    Giulia n. 9 del 4 marzo 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
 
  1.   Le  disposizioni  della  presente  legge,  in  attuazione  del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
con legge 21 gennaio 1994, n. 61, sono finalizzate  al  mantenimento,
sviluppo  e  potenziamento  delle attivita' di tutela e di promozione
della  qualita'  degli  ecosistemi  naturali   e   degli   ecosistemi
antropizzati, al controllo ed alla prevenzione dei fattori di degrado
che  hanno  o  che  potrebbero  avere conseguenze dirette o indirette
sulla salute umana. In tale contesto la regione Friuli-Venezia Giulia
persegue l'obiettivo della massima integrazione e coordinamento delle
attivita' svolte in  materia  ambientale  ed  igienico-sanitaria  dai
diversi livelli istituzionali, in armonia con la legge 8 giugno 1990,
n.  142,  con  il  decreto  legislativo  2 gennaio 1997, n. 9, con il
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.
  2. Le disposizioni della presente legge  disciplinano  altresi'  il
riordino  ed  il  funzionamento delle strutture preposte ai controlli
ambientali, le  modalita'  di  erogazione  dei  servizi  dell'Agenzia
regionale  per  la  protezione  dell'ambiente alla Regione ed ai suoi
enti strumentali, agli enti locali  ed  ai  loro  consorzi,  societa'
partecipate ed aziende speciali, alle aziende per i servizi sanitari,
agli altri enti pubblici, nonche' ai privati.
  3.  Ai fini di cui al comma 1, l'istituzione dell'Agenzia regionale
per la protezione dell'ambiente, di seguito denominata ARPA, e la sua
operativita'  coordinata  ed  integrata,  nelle  modalita'   previste
dall'art.  17,  con i dipartimenti di prevenzione delle aziende per i
servizi sanitari, costituiscono l'avvio di un sistema regionale della
prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria.
  4.  Le  finalita'  di  cui al comma 1 e l'ulteriore definizione del
sistema regionale della prevenzione ambientale ed  igienico-sanitaria
sono inoltre perseguiti anche attraverso il riordino delle competenze
e  delle  funzioni amministrative in materia ambientale nella regione
Friuli-Venezia Giulia, anche in attuazione del decreto legislativo n.
9/1997.
  5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 la Giunta  regionale,  entro
sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della presente legge, sentite le
associazioni degli enti locali, delle organizzazioni  imprenditoriali
e  delle  associazioni  ambientaliste  maggiormente rappresentative a
livello  regionale,  presenta  al  Consiglio  regionale  un  apposito
disegno  di  legge  di  riordino  delle  competenze  e delle funzioni
amministrative in materia ambientale, cosi' come previsto dall'art. 3
della legge regionale 8 aprile 1997,  n.  10,  come  integrato  dagli
articoli  52 e 55 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 ferme
restando in capo alla Regione le funzioni di carattere unitario ed in
particolare  quelle  di  pianificazione,  programmazione,  indirizzo,
promozione e coordinamento, nonche' di raccordo con lo Stato.
  6.  Con  regolamenti  da  adottare  in  base  ai  medesimi criteri,
principi  direttivi  e  procedure  di  cui  all'art.  1  della  legge
regionale 4 luglio 1997, n. 23, la Giunta regionale procede, comunque
non  oltre  dodici  mesi  dalla  nomina  del direttore generale, alla
semplificazione delle procedure amministrative previste  dalle  leggi
regionali nelle materie interessate dall'art. 3 della presente legge,
nonche'     all'abrogazione     o     sostituzione    di    controlli
tecnico-amministrativi.
  7. Per le finalita' di cui al comma 6 la Giunta regionale  attua  i
seguenti indirizzi:
   a)  applicazione del silenzio assenso, eccezion fatta per i pareri
di tipo  ambientale,  nelle  procedure  di  autorizzazione,  licenza,
abilitazione,  nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque
denominato di competenza della Regione e degli enti locali;
   b) attuazione delle modalita' necessarie per la costituzione ed il
funzionamento dello "sportello unico";
   c) definizione, anche  utilizzando  convenzioni  ed  accordi,  dei
rapporti  tra  i  diversi enti titolari di funzioni amministrative al
fine di garantire l'operativita' dello "sportello unico";
   d) indizione di conferenze di servizi ai sensi della  legislazione
vigente;
   e)  revisione  e  riordino delle procedure a'mministrative e della
loro tempistica.