(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 23 febbraio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. L'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1992, n. 16 "Istituzione e funzioni della ''Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunita' tra uomo e donna''", e' sostituito dal seguente: "Art. 4. Composizione e costituzione della commissione 1. La Commissione e' costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed e' composta da 12 donne, elette dal Consiglio regionale con voto limitato. 2. Le componenti sono scelte tra le candidate proposte dai soggetti di cui al terzo comma, che siano in possesso di riconosciuta competenza negli ambiti d'intervento riconducibili alle funzioni e ai compiti della commissione stessa. 3. La elezione delle componenti e' effettuata su designazione delle organizzazioni politiche, dei consiglieri regionali, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle organizzazioni imprenditoriali e cooperative, delle associazioni e dei movimenti femminili, delle fondazioni, degli ordini e collegi professionali che operano nell'ambito del territorio regionale, o da almeno cento cittadine e cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia; le componenti della Commissione operano in piena autonomia, cosi' come previsto dall'art. 3, comma settimo. 4. Ai fini di cui al comma terzo, entro venti giorni dalle elezioni del Consiglio regionale, viene pubblicato apposito avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e su almeno tre quotidiani aventi maggiore difftisione nella Regione; le proposte di candidatura devono pervenire al Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale della Regione. 5. La proposta di candidatura deve essere corredata da un curriculum dal quale risultino le particolari competenze e i titoli scientifici e professionali. 6. Della Commissione non possono far parte coloro che ricoprono la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale, delle comunita' montane e della citta' metropolitana. 7. La Commissione dura in carica fino alla scadenza ordinaria o anticipata della legislatura regionale ed esercita le sue funzioni fino alla elezione della nuova commissione che deve comunque avvenire entro centoventi giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale; scaduto inutilmente detto termine il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina della Commissione. 8. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa o di dimissioni di un numero di componenti della commissione inferiore o pari a sei, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione nell'ambito delle designazioni gia' acquisite. 9. In caso di contestuale cessazione dalla carica per qualsiasi causa o di contestuale presentazione di dimissioni di un numero di componenti della Commissione superiore o pari a sette, il presidente della Giunta regionale dichiara lo scioglimento dell'intera commissione. Il Consiglio regionale, qualora il provvedimento di scioglimento intervenga nei primi dodici mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al quarto comma, provvede alla nuova costituzione della commissione avvalendosi delle designazioni gia' acquisite; trascorso il suddetto termine di dodici mesi e' pubblicato un nuovo avviso, ai sensi del quarto comma, a cura del presidente del Consiglio regionale. 10. Le componenti della Commissione sono eleggibili per sole due legislature anche se non consecutive; in caso di scioglimento anticipato, le componenti della commissione dichiarata sciolta prima della scadenza di cui al comma settimo, possono essere nuovamente nominate all'interno della stessa legislatura, trattandosi di un unico mandato. 11. Della commissione fa parte di diritto, ai sensi del sesto comma dell'art. 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125, il consigliere di parita' nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nella commissione regionale per l'impiego.". La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 18 febbraio 1998 FORMIGONI (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 gennaio 1998 e vistata dal commissario del governo con nota del 9 febbraio 1998, prot. n. 20202/312).