(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della Regione Lombardia n. 8 del 23 febbraio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1. L'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1992, n. 16 "Istituzione
e funzioni della ''Commissione regionale per la realizzazione di pari
opportunita' tra uomo e donna''", e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 4.
            Composizione e costituzione della commissione
 
  1.  La  Commissione  e' costituita con decreto del Presidente della
Giunta regionale ed e' composta da 12  donne,  elette  dal  Consiglio
regionale con voto limitato.
  2. Le componenti sono scelte tra le candidate proposte dai soggetti
di  cui  al  terzo  comma,  che  siano  in  possesso  di riconosciuta
competenza negli ambiti d'intervento riconducibili alle funzioni e ai
compiti della commissione stessa.
  3. La elezione delle componenti e' effettuata su designazione delle
organizzazioni  politiche,  dei  consiglieri  regionali,  degli  enti
locali,  delle  organizzazioni  sindacali  delle  lavoratrici  e  dei
lavoratori    dipendenti    e    autonomi,    delle    organizzazioni
imprenditoriali e cooperative, delle  associazioni  e  dei  movimenti
femminili, delle fondazioni, degli ordini e collegi professionali che
operano  nell'ambito  del  territorio  regionale,  o  da almeno cento
cittadine e cittadini iscritti  nelle  liste  elettorali  dei  comuni
della  Lombardia;  le  componenti  della Commissione operano in piena
autonomia, cosi' come previsto dall'art.  3, comma settimo.
   4. Ai fini di  cui  al  comma  terzo,  entro  venti  giorni  dalle
elezioni  del  Consiglio  regionale, viene pubblicato apposito avviso
nel Bollettino ufficiale della Regione e  su  almeno  tre  quotidiani
aventi maggiore difftisione nella Regione; le proposte di candidatura
devono  pervenire  al Presidente del Consiglio regionale entro trenta
giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale della
Regione.
  5.  La  proposta  di  candidatura  deve  essere  corredata  da   un
curriculum  dal  quale risultino le particolari competenze e i titoli
scientifici e professionali.
  6. Della Commissione non possono far parte coloro che ricoprono  la
carica    di    consigliere    regionale,    provinciale,   comunale,
circoscrizionale,   delle   comunita'   montane   e   della    citta'
metropolitana.
  7.  La  Commissione  dura  in carica fino alla scadenza ordinaria o
anticipata della legislatura regionale ed esercita  le  sue  funzioni
fino alla elezione della nuova commissione che deve comunque avvenire
entro   centoventi   giorni  dall'insediamento  del  nuovo  Consiglio
regionale; scaduto inutilmente  detto  termine  il  Presidente  della
Giunta regionale provvede alla nomina della Commissione.
  8.  In  caso  di  cessazione  dalla carica per qualsiasi causa o di
dimissioni di un numero di componenti della commissione  inferiore  o
pari  a  sei,  il  Consiglio  regionale  provvede  alla  sostituzione
nell'ambito delle designazioni gia' acquisite.
  9. In caso di contestuale cessazione  dalla  carica  per  qualsiasi
causa  o  di  contestuale presentazione di dimissioni di un numero di
componenti della Commissione superiore o pari a sette, il  presidente
della   Giunta   regionale   dichiara   lo  scioglimento  dell'intera
commissione.   Il Consiglio regionale, qualora  il  provvedimento  di
scioglimento   intervenga   nei  primi  dodici  mesi  dalla  data  di
pubblicazione dell'avviso di cui al quarto comma, provvede alla nuova
costituzione della commissione avvalendosi  delle  designazioni  gia'
acquisite; trascorso il suddetto termine di dodici mesi e' pubblicato
un nuovo avviso, ai sensi del quarto comma, a cura del presidente del
Consiglio regionale.
  10.  Le  componenti  della Commissione sono eleggibili per sole due
legislature  anche  se  non  consecutive;  in  caso  di  scioglimento
anticipato,  le componenti della commissione dichiarata sciolta prima
della scadenza di cui al comma  settimo,  possono  essere  nuovamente
nominate  all'interno  della  stessa  legislatura,  trattandosi di un
unico mandato.
  11. Della commissione fa parte di diritto, ai sensi del sesto comma
dell'art.  8  della  legge  10 aprile 1991, n. 125, il consigliere di
parita' nominato dal Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale
nella commissione regionale per l'impiego.".
  La  presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione lombarda.
   Milano, 18 febbraio 1998
                              FORMIGONI
  (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 gennaio 1998
e  vistata  dal commissario del governo con nota del 9 febbraio 1998,
prot. n. 20202/312).