(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto
                     A. n. 10 del 3 marzo 1998)
 
                       Il CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il termine "servizio" del comma 1, lettera b) dell'art. 33 della
legge  regionale  20  agosto  1954,  n.  24,  per  causa del quale il
personale dei corpi dei vigili del fuoco subisce infortuni, comprende
tutte le attivita', anche di propria iniziativa, svolte dai corpi dei
vigili del fuoco volontari in quanto tali.