(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto A. n. 10 del 3 marzo 1998) Il CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. Il termine "servizio" del comma 1, lettera b) dell'art. 33 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, per causa del quale il personale dei corpi dei vigili del fuoco subisce infortuni, comprende tutte le attivita', anche di propria iniziativa, svolte dai corpi dei vigili del fuoco volontari in quanto tali.