(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 20 del 12 marzo 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente 1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 dello statuto e all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e' istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) dell'Umbria con compiti di consulenza e di supporto tecnico-scientifico per le attivita' pubbliche e private di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61. 2. L'A.R.P.A. e' dotata di personalita' giuridica pubblica, con autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile ed e' sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale. 3. Il Consiglio regionale determina gli obiettivi ed i criteri generali per l'attivita' complessiva dell'A.R.P.A. con proprio atto di programmazione, avente validita' triennale, su proposta della Giunta regionale, da approvarsi in prima applicazione entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 4. Il Consiglio regionale e' annualmente informato, con relazione trasmessa a cura della Giunta regionale entro il 31 marzo, dell'attivita' svolta dall'A.R.P.A. nell'anno precedente e dei risultati conseguiti.