(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 9 del 3 marzo 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1995, n. 13 ed alla legge regionale 17 febbraio 1997, n. 3 1. La legge regionale 25 marzo 1995, n. 13 "Norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia" e successive modificazioni ed integrazioni e' cosi' ulteriormente modificata: a) al comma 3 dell'art. 1, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 17 febbraio 1997, n. 3, le parole "gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997", sono sostituite dalle parole "per l'anno 1994 e seguenti sino all'efficacia dei contratti di servizio da regolamentare, comunque, entro l'anno 2000."; b) il comma 1 dell'art. 6 come modificato dall'art. 3 della legge regionale n. 3/1997, e' sostituito dai seguenti: " 1. Le concessioni in atto al 31 dicembre 1997 sono prorogate dagli enti concedenti sino all'entrata in vigore dei provvedimenti regionali attuativi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, emanato ai sensi dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gli enti concedenti possono predisporre, nel periodo di proroga, le variazioni agli atti concessionali, confermando i criteri di determinazione dei contributi di spettanza di cui alla tabella A della presente legge. Per il 1998 i contributi di esercizio riconosciuti, a parita' di servizio svolto, sono uguali a quelli assegnati nel 1997. Le variazioni degli atti concessionali, a decorrere dal 1998, hanno lo scopo di razionalizzare l'offerta, incentivare la costituzione di consorzi e associazioni tra le aziende di trasporto pubblico locale e favorire l'avvio della stipula dei contratti di servizio. 1-bis. Nel caso di variazioni degli atti concessionali, le concessioni, nel rispetto dei principi contenuti anche nelle disposizioni dell'art. 14, comma 2, del regolamento n. 1191/69/CEE, cosi' come modificato dall'art. 1 del regolamento n. 1893/91/CEE, nonche' nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici, cosi' come fissati dalla carta dei servizi del settore trasporti, definiscono: a) il periodo di validita' e la possibilita' delle revisioni dopo un anno; b) le eventuali variazioni dei servizi offerti e dei relativi programmi di esercizio; c) gli obiettivi di miglioramento del servizio, rispetto agli standard del 1997, in termini di eta' dei veicoli, l'obbligo della pubblicazione e del rispetto della carta dei servizi e/o la presentazione delle certificazioni di qualita' ISO9000, entro il 1998; d) la struttura tariffaria adottata nel rispetto della normativa regionale vigente; e) l'importo dovuto dall'ente pubblico all'Azienda di trasporto per le prestazioni oggetto delle concessioni e le modalita' di pagamento definite secondo i criteri sopra richiamati a parita' dell'attuale struttura tariffaria; f) le modalita' attraverso le quali le concessioni possono essere modificate negli anni successivi alla proroga; g) le sanzioni in caso di mancata osservanza delle concessioni secondo le modalita' previste dalla legislazione vigente; h) l'obbligo delle applicazioni per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti di lavoro. 1-ter. Per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto locale a domanda debole, al fine di garantire comunque il soddisfacimento dell'esigenza di mobilita' nei territori, le societa' concessionarie sotto la propria responsabilita' possono individuare differenti modalita' di espletamento dei servizi di linea, da affidare a terze imprese aventi i requisiti di legge e avanzare richiesta documentata all'ente concedente. Salvo diniego motivato dall'Ente da comunicarsi entro 60 giorni la richiesta si intende accolta trascorso tale periodo. Sono considerati servizi di trasporto locale a domanda debole quei servizi nei quali l'introito del traffico medio unitario sia inferiore del 30% rispetto all'introito medio unitario registrato dalla rete aziendale nel 1996. Possono ricorrere all'affidamento a terzi solo le aziende titolari di concessione con percorrenze superiori ad un milione di chilometri annui. Il titolare delle concessioni rimane l'unico beneficiario dell'assegnazione dei contributi di esercizio e l'unico responsabile nei confronti dell'Ente concedente nel rispetto delle prescrizioni degli obblighi di concessione e della garanzia della qualita' del servizio offerto."; c) al comma 2 dell'art. 13, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 3/1997, le parole "per gli anni 1995, 1996 e 1997" sono sostituite dalle parole "per l'anno 1995 e seguenti sino all'efficacia dei contratti di servizio"; d) al comma 3 dell'art. 13, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 3/1997, le parole "per gli anni 1996 e 1997" sono sostituite dalle parole "per l'anno 1996 e seguenti sino all'efficacia dei contratti di servizio"; e) al comma 3 dell'art. 15, come modificato dall'art. 5 della legge regionale n. 3/1997, le parole "fino al 31 dicembre 1997" sono sostituite dalle parole "sino all'efficacia dei contratti di servizio"; f) al comma 1 dell'art. 16, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale n. 3/1997, le parole "al 31 dicembre 1997" sono sostituite dalle parole "al 31 dicembre 1998"; g) al comma 2 dell'art. 17, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale n. 3/1997, le parole "per gli anni 1995, 1996 e 1997" sono sostituite dalle parole "per l'anno 1995 e seguenti sino all'efficacia dei contratti di servizio". 2. All'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 3/1997 le parole "per gli anni 1996 e 1997" sono sostituite dalle parole "per l'anno 1996 e seguenti sino all'efficacia dei contratti di servizio".