(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
           della Regione Lombardia n. 9 del 3 marzo 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
         Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1995, n. 13
           ed alla legge regionale 17 febbraio 1997, n. 3
 
  1. La legge regionale 25 marzo 1995, n. 13 "Norme per  il  riordino
del   trasporto   pubblico   locale   in   Lombardia"   e  successive
modificazioni ed integrazioni e' cosi' ulteriormente modificata:
   a) al comma 3 dell'art. 1, come sostituito dall'art. 1 della legge
regionale 17 febbraio 1997, n. 3, le parole  "gli  anni  1994,  1995,
1996  e  1997",  sono  sostituite  dalle  parole  "per  l'anno 1994 e
seguenti  sino   all'efficacia   dei   contratti   di   servizio   da
regolamentare, comunque, entro l'anno 2000.";
   b)  il comma 1 dell'art. 6 come modificato dall'art. 3 della legge
regionale n. 3/1997, e' sostituito dai seguenti:
  " 1. Le concessioni in atto al  31  dicembre  1997  sono  prorogate
dagli  enti  concedenti  sino all'entrata in vigore dei provvedimenti
regionali attuativi del decreto  legislativo  19  novembre  1997,  n.
422,  emanato  ai sensi dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Gli enti concedenti possono predisporre, nel periodo di  proroga,  le
variazioni   agli   atti  concessionali,  confermando  i  criteri  di
determinazione dei contributi di spettanza  di  cui  alla  tabella  A
della   presente  legge.  Per  il  1998  i  contributi  di  esercizio
riconosciuti, a parita' di servizio  svolto,  sono  uguali  a  quelli
assegnati  nel  1997.  Le  variazioni  degli  atti  concessionali,  a
decorrere dal 1998,  hanno  lo  scopo  di  razionalizzare  l'offerta,
incentivare la costituzione di consorzi e associazioni tra le aziende
di  trasporto  pubblico  locale  e favorire l'avvio della stipula dei
contratti di servizio.
  1-bis.  Nel  caso  di  variazioni  degli  atti  concessionali,   le
concessioni,   nel   rispetto  dei  principi  contenuti  anche  nelle
disposizioni dell'art.  14, comma 2, del regolamento n.  1191/69/CEE,
cosi'  come  modificato  dall'art.  1 del regolamento n. 1893/91/CEE,
nonche'   nel  rispetto  dei  principi  sull'erogazione  dei  servizi
pubblici, cosi' come fissati dalla  carta  dei  servizi  del  settore
trasporti, definiscono:
   a)  il periodo di validita' e la possibilita' delle revisioni dopo
un anno;
   b) le eventuali variazioni dei  servizi  offerti  e  dei  relativi
programmi di esercizio;
   c)  gli  obiettivi  di  miglioramento  del servizio, rispetto agli
standard del 1997, in termini di eta' dei  veicoli,  l'obbligo  della
pubblicazione   e  del  rispetto  della  carta  dei  servizi  e/o  la
presentazione delle certificazioni  di  qualita'  ISO9000,  entro  il
1998;
   d)  la  struttura tariffaria adottata nel rispetto della normativa
regionale vigente;
   e) l'importo dovuto dall'ente pubblico  all'Azienda  di  trasporto
per  le  prestazioni  oggetto  delle  concessioni  e  le modalita' di
pagamento definite secondo  i  criteri  sopra  richiamati  a  parita'
dell'attuale struttura tariffaria;
   f)  le modalita' attraverso le quali le concessioni possono essere
modificate negli anni successivi alla proroga;
   g) le sanzioni in caso di  mancata  osservanza  delle  concessioni
secondo le modalita' previste dalla legislazione vigente;
   h)  l'obbligo  delle  applicazioni  per  le  singole tipologie del
comparto dei trasporti dei rispettivi contratti di lavoro.
  1-ter. Per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto  locale  a
domanda  debole,  al  fine  di  garantire comunque il soddisfacimento
dell'esigenza di mobilita' nei territori, le societa'  concessionarie
sotto  la  propria  responsabilita'  possono  individuare  differenti
modalita' di espletamento dei servizi di linea, da affidare  a  terze
imprese  aventi i requisiti di legge e avanzare richiesta documentata
all'ente concedente. Salvo diniego motivato dall'Ente da  comunicarsi
entro  60  giorni  la  richiesta  si  intende  accolta trascorso tale
periodo.   Sono considerati servizi di  trasporto  locale  a  domanda
debole  quei servizi nei quali l'introito del traffico medio unitario
sia inferiore del 30% rispetto all'introito medio unitario registrato
dalla rete aziendale nel 1996. Possono  ricorrere  all'affidamento  a
terzi  solo  le  aziende  titolari  di  concessione  con  percorrenze
superiori ad un  milione  di  chilometri  annui.  Il  titolare  delle
concessioni   rimane   l'unico   beneficiario  dell'assegnazione  dei
contributi  di  esercizio  e  l'unico  responsabile   nei   confronti
dell'Ente  concedente  nel rispetto delle prescrizioni degli obblighi
di  concessione  e  della  garanzia  della  qualita'   del   servizio
offerto.";
   c)  al  comma  2  dell'art.  13, come sostituito dall'art. 4 della
legge regionale n. 3/1997, le parole "per gli anni 1995, 1996 e 1997"
sono sostituite  dalle  parole  "per  l'anno  1995  e  seguenti  sino
all'efficacia dei contratti di servizio";
   d)  al  comma  3  dell'art.  13, come sostituito dall'art. 4 della
legge regionale n. 3/1997, le parole "per gli anni 1996 e 1997"  sono
sostituite   dalle   parole   "per   l'anno   1996  e  seguenti  sino
all'efficacia dei contratti di servizio";
   e)  al  comma  3  dell'art.  15, come modificato dall'art. 5 della
legge regionale n. 3/1997, le parole "fino al 31 dicembre 1997"  sono
sostituite   dalle   parole  "sino  all'efficacia  dei  contratti  di
servizio";
   f) al comma 1 dell'art. 16,  come  sostituito  dall'art.  6  della
legge  regionale  n.  3/1997,  le  parole  "al 31 dicembre 1997" sono
sostituite dalle parole "al 31 dicembre 1998";
   g) al comma 2 dell'art. 17,  come  sostituito  dall'art.  7  della
legge regionale n. 3/1997, le parole "per gli anni 1995, 1996 e 1997"
sono  sostituite  dalle  parole  "per  l'anno  1995  e  seguenti sino
all'efficacia dei contratti di servizio".
  2. All'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 3/1997  le  parole
"per  gli  anni 1996 e 1997" sono sostituite dalle parole "per l'anno
1996 e seguenti sino all'efficacia dei contratti di servizio".