(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 58 del 16 dicembre 1997) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 5842 del 10 novembre 1997; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Enti interessati 1. Sono ammessi a contributo enti ed associazioni, che svolgono attivita' senza scopo di lucro sul territorio provinciale, e che tutelano, in base al loro statuto, interessi delle case di riposo e dei centri di degenza per anziani. 2. Gli enti e le associazioni di cui al comma l possono presentare domanda di contributo alla ripartizione provinciale servizi sociali se sono in possesso dei seguenti requisiti: a) gestione di un fondo di compensazione per la copertura delle spese straordinarie del personale delle case di riposo e dei centri di degenza per anziani pubblici, con apposito capitolo d'entrata e di spesa previsto in bilancio e relativo conto bancario vincolato; b) istituzione di una commissione di controllo che verifica la corretta gestione del fondo ed esprime in particolare un parere obbligatorio sulla previsione delle spese e sul rendiconto consuntivo annuale. La commissione puo' inoltre effettuare delle ispezioni. La commissione e composta da un rappresentante della Giunta provinciale, con funzione di presidente, da due rappresentanti del Consorzio dei Comuni dell'Alto Adige, e da due rappresentanti dell'Associazione delle case di riposo dell'Alto Adige; c) regolamento del fondo, che disciplina i versamenti delle case di riposo e dei centri di degenza per anziani e le relative liquidazioni ed altre gestioni finanziarie.