(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto
                  Adige n. 58 del 16 dicembre 1997)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista la deliberazione della Giunta  provinciale  n.  5842  del  10
novembre 1997;
 
                                Emana
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                          Enti interessati
 
  1.  Sono  ammessi  a  contributo enti ed associazioni, che svolgono
attivita' senza scopo di lucro  sul  territorio  provinciale,  e  che
tutelano,  in  base al loro statuto, interessi delle case di riposo e
dei centri di degenza per anziani.
  2. Gli enti e le associazioni di cui al comma l possono  presentare
domanda  di  contributo alla ripartizione provinciale servizi sociali
se sono in possesso dei seguenti requisiti:
   a) gestione di un fondo di compensazione per  la  copertura  delle
spese  straordinarie  del personale delle case di riposo e dei centri
di degenza per anziani pubblici, con apposito capitolo d'entrata e di
spesa previsto in bilancio e relativo conto bancario vincolato;
   b) istituzione di una commissione di  controllo  che  verifica  la
corretta  gestione  del  fondo  ed  esprime  in particolare un parere
obbligatorio sulla previsione delle spese e sul rendiconto consuntivo
annuale.  La commissione puo' inoltre effettuare delle ispezioni.  La
commissione e composta da un rappresentante della Giunta provinciale,
con  funzione  di presidente, da due rappresentanti del Consorzio dei
Comuni dell'Alto Adige, e  da  due  rappresentanti  dell'Associazione
delle case di riposo dell'Alto Adige;
   c)  regolamento  del fondo, che disciplina i versamenti delle case
di riposo  e  dei  centri  di  degenza  per  anziani  e  le  relative
liquidazioni ed altre gestioni finanziarie.