(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino Alto-Adige, n. 14 del 3 marzo 1998)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 729 del 2  marzo
1998.
 
                                Emana
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Nell'elenco  n.  1 del regolamento di esecuzione concernente le
attivita' artigiane per  le  quali  e'  data  facolta'  di  sostenere
l'esame  di  maestro  artigiano,  rispettivamente di specializzazione
professionale,  emanato  con  decreto  del  Presidente  della  Giunta
provinciale  del  18  giugno  1991, n. 17, e successive modifiche, il
sottoelenco relativo alle attivita' della lavorazione del metallo  e'
cosi' sostituito:
  "Metallo: elettronici impiantisti, armaioli, meccanici per macchine
d'ufficio,  elettricisti,  elettromeccanici,  meccanici  per  cicli e
motocicli,  installatori  di  impianti  termo-sanitari,   frigoristi,
carrozzieri,  elettricisti  d'auto,  meccanici  d'auto,  congegnatori
meccanici, tecnici radio e TV, magnani, fabbri, lattonieri e  ramaii,
attrezzisti".
  2.    L'attivita'    dei    "pulitori    a   secco",   in   tedesco
"Trockenreiniger",  e'  cancellata  dall'elenco  n.  2   del   citato
regolamento  e  inserita in ordine alfabetico nell'elenco n. 1 tra le
attivita' di abbigliamento, tessili e  cuoio;  nell'elenco  n.  1  il
sottoelenco     relativo    alle    attivita'    della    lavorazione
dell'abbigliamento, tessili e cuoio, e' cosi' sostituito:
  "Abbigliamento, tessili e cuoio: sarti per signora,  ricamatori  in
cuoio,  conciatori,  sarti  per  uomo,  pellicciai, sellai, calzolai,
magliai,  tappezzieri-arredatori  tessili,   pulitori   di   tessuti,
tessitori".
  3.  La  denominazione tedesca di "Trockenreiniger" tra le attivita'
di abbigliamento, tessili e cuoio dell'elenco n. 1  del  decreto  del
Presidente  della  Giunta  provinciale  del  18 giugno 1991, n. 17 e'
sostituita dalla denominazione "Textilreiniger".
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo
osservare.
   Bolzano, 10 marzo 1998
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1998
Registro n. 1, foglio n. 6