(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige, n. 13 del 24 marzo 1998) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE (Omissis). Decreta: 1) di approvare i nuovi minimali di assicurazione della responsabilita' civile delle linee funiviarie in servizio pubblico cosi' come risultano dall'allegato A) del presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale in sostituzione di quelli risultanti dall'allegato B) del D.P.G.P. n. 11-51/Leg.; 2) di stabilire che i nuovi minimali di cui sopra dovranno essere applicati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente D.P.G.P. sul Bollettino ufficiale della Regione; 3) di far obbligo a tutti i concessionari di linee funiviarie in servizio pubblico di inviare al Servizio impianti a fune copia delle polizze assicurative con i nuovi minimali entro il termine di cui al punto 2), pena la sospensione immediata dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, secondo quanto disposto al comma 9 dell'art. 23 della legge provinciale n. 7/87. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trento, 14 gennaio 1998 ANDREOTTI (Omissis). Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1998 Registro n. 1, foglio n. 1