(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino Alto-Adige, n. 13 del 24 marzo 1998)
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  (Omissis).
 
                              Decreta:
 
  1)   di   approvare   i   nuovi  minimali  di  assicurazione  della
responsabilita' civile delle linee funiviarie  in  servizio  pubblico
cosi'  come  risultano  dall'allegato  A) del presente decreto di cui
forma parte  integrante  e  sostanziale  in  sostituzione  di  quelli
risultanti dall'allegato B) del D.P.G.P. n. 11-51/Leg.;
  2)  di  stabilire che i nuovi minimali di cui sopra dovranno essere
applicati entro 30 giorni dalla data di  pubblicazione  del  presente
D.P.G.P. sul Bollettino ufficiale della Regione;
  3)  di  far  obbligo a tutti i concessionari di linee funiviarie in
servizio pubblico di inviare al Servizio impianti a fune copia  delle
polizze  assicurative con i nuovi minimali entro il termine di cui al
punto  2),  pena   la   sospensione   immediata   dell'autorizzazione
all'esercizio  dell'impianto,  secondo  quanto  disposto  al  comma 9
dell'art. 23 della legge provinciale n. 7/87.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
   Trento, 14 gennaio 1998
                              ANDREOTTI
  (Omissis).
Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1998
Registro n. 1, foglio n. 1