(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 24 dell'8 aprile 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto della legge 1. La presente legge, in conformita' all'ordinamento regionale umbro, in particolare agli articoli 15, 16 e 74 dello Statuto della Regione, nonche' nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplina, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 4 della legge n. 59/1997, l'attribuzione alle province, alle comunita' montane ed ai comuni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione conferite alle regioni dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 ed individua le funzioni in dette materie riservate alla competenza regionale.