(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 24
                         dell'8 aprile 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto della legge
 
  1.  La  presente  legge,  in  conformita' all'ordinamento regionale
umbro, in particolare agli articoli 15, 16 e 74 dello  Statuto  della
Regione,  nonche'  nel  rispetto  dei  principi  di  cui  al  comma 3
dell'art.  4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplina,  ai  sensi
del   comma   5   dello   stesso  art.  4  della  legge  n.  59/1997,
l'attribuzione alle province, alle comunita'  montane  ed  ai  comuni
delle  funzioni  amministrative  in  materia di agricoltura, foreste,
caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione conferite
alle  regioni  dal  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n. 143 ed
individua le funzioni in  dette  materie  riservate  alla  competenza
regionale.