(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 28
                         del 31 marzo 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1. La presente legge individua gli  ambiti  territoriali  ottimali,
disciplina  le  forme  ed  i  modi  di cooperazione fra i comuni e le
province  ricadenti  nel  medesimo  ambito  territoriale  nonche'   i
rapporti  tra  gli  enti  locali  medesimi  ed i soggetti gestori dei
servizi  pubblici  di   captazione,   adduzione,   distribuzione   ed
erogazione  di  acqua  ad usi civili, di fognatura e di depurazione e
rigenerazione  delle  acque  reflue,  al  fine   dell'istituzione   e
dell'organizzazione  dei  servizi  idrici  integrati,  ai sensi della
legge 5 gennaio 1994, n. 36.
  2. I comuni e le province operano secondo criteri di  solidarieta',
salvaguardia  e  risparmio delle risorse idriche e di priorita' degli
usi legati al consumo umano, assicurando  una  gestione  dei  servizi
rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicita'.