(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 15 aprile 1998)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Visto il regolamento CEE 822/1987 del Consiglio, del 16 marzo 1987,
da ultimo modificato dal Regolamento (CE)  1592/1996  del  Consiglio,
del  30  lulgio  1996, relativo all'organizzazione comune del mercato
vitivinicolo ed in particolare gli articoli 5, 6, 7 e 8  che  dettano
disposizioni  in  materia di estirpo, impianto, reimpianto e cessione
di diritto di reimpianto di vigneti;
  Considerato che il Regolamento (CE) 1592/1996 sopra richiamato,  ha
prorogato  il  divieto  nell'intera  comunita'  di  procedere a nuovi
impianti di viti fino al 31 agosto 1998, e cio' per  porre  un  freno
alla situazione di eccedenza strutturale che caratterizza il settore;
  Visto  il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali 29 gennaio 1997, che reca disposizioni per il trasferimento
del diritto di reimpianto di vigneti verso superfici  destinate  alla
produzione  di  V.Q.P.R.D.  e  demanda  alle  Regioni  il  compito di
stabilire le procedure tecnico-amministrative attraverso le quali  il
diritto  di reimpianto puo' essere trasferito a norma dell'articolo 7
del Regolamento CEE n. 822/1987;
  Ritenuto necessario, stante la  complessita'  della  materia,  piu'
volte modificata dai vari regolamenti comunitari, ricodificare alcuni
aspetti  procedurali  fondamentali per la corretta applicazione della
normativa in materia di estirpi, impianti e reimpianti,  nonche'  per
stabilire   le   procedure  tecnico-amministrative  relativamente  al
trasferimento del diritto di reimpianto;
  Considerato  che il Regolamento (CEE) 822/1987, per quanto concerne
gli estirpi, gli impianti ed i reimpianti dei vigneti,  introduce  la
figura del conduttore di superfici vitate, soggetto interlocutore con
gli  organismi  competenti  degli  Stati  membri,  e  che pertanto e'
necessario definire chiaramente detta figura;
  Considerato  che  gli  Stati   rnembri,   per   alcune   situazioni
particolari,  rappresentate  nell'articolo  6  del  Regolamento (CEE)
822/1987, possono concedere autorizzazioni di nuovi impianti di  viti
in  deroga  al  divieto  sopra  richiamato  e  che  pertanto si rende
necessario disciplinare l'accesso alle deroghe al fine di operare  in
assonanza  con  la Comunita' europea nell'obiettivo di riassorbire le
eccedenze  produttive  attraverso  il  contenimento  strutturale  del
settore,  ma  anche per migliorare l'efficacia delle aziende agricole
ed assicurare un tenore di vita equo per gli agricoltori;
  Visto il Regolamento (CEE) 1236/1989 del Consiglio,  del  3  maggio
1989,  che  consente  agli Stati membri di concedere autorizzazioni a
nuovi impianti di viti  da  realizzare  in  esecuzione  di  piani  di
miglioramento  materiale  delle  aziende  agricole,  alle  condizioni
fissate dal Regolamento (CEE) 797/1985 del Consiglio,  del  12  marzo
1985,  come sostituito dal Regolamento (CEE) 2328/1991 del Consiglio,
del 15 luglio 1991 e da ultimo dagli articoli 5, comma 1, lettera  c)
e  articolo  41, comma 2 del Regolamento (CE) 950/1997 del Consiglio,
del 20 maggio 1997;
  Ritenuto  che  per  effetto  del  procrastinarsi  del  divieto   di
effettuare  nuovi  impianti,  imposto  dal Regolamento CEE 822/1987 e
successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo  dal  Regolamento
CEE  1592/1996  del  Consiglio  del  30  luglio  1996, e della scarsa
mobilita' del potenziale vitivinicolo regionale, e' opportuno  che  i
viticoltori  possano  soddisfare  le  maggiori  richieste  di mercato
attraverso l'acquisizione di diritti di reimpianto di viti  anche  da
altre Regioni viticole italiane;
  Considerato   che   l'acquirente  puo'  esercitare  il  diritto  di
reimpianto  solamente  su  superfici  idonee   alla   produzione   di
V.Q.P.R.D.  e  che  l'esercizio  di  tale  diritto  va  vincolato  al
preventivo parere favorevole dell'autorita' amministrativa competente
della Regione nel cui  territorio  andra'  ad  essere  esercitato  il
diritto   stesso,   come   previsto   dall'articolo   2  del  decreto
ministeriale 29 gennaio 1997, parere che per l'ordinamento  giuridico
regionale  corrisponde  all'autorizzazione  prevista dall'articolo 45
della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20;
  Atteso che la cessione di un diritto di reimpianto comporta per  il
conduttore cedente la perdita del diritto di esercitare il reimpianto
per la superficie interessata al trasferimento;
  Vista  la  legge  regionale 17 luglio 1992, n. 20 ed in particolare
l'articolo 45, nonche' la legge regionale 11 maggio 1993,  n.  18  di
riforma  e  riordinamento  degli  enti  regionali  e specificatamente
l'articolo 41,  che  istituisce  presso  la  direzione  dell'ERSA  il
servizio  della vitivinicoltura e che pone in capo ad esso il compito
del rilascio delle autorizzazioni all'esecuzione di impianti di  viti
a  termini  dell'articolo 45 della legge regionale 17 luglio 1992, n.
20;
  Sentito  il  Comitato  dipartimentale  per  le  attivita' economico
produttive riunitosi in data 23 gennaio 1998;
  Visto l'articolo 42 dello Statuto regionale;
  Su conforme deliberazione della  Giunta  regionale  n.  216  del  6
febbraio 1998;
 
                              Decreta:
 
  E'  approvato  il  Regolamento  recante  modalita' di attuazione in
ambito regionale della  disciplina  del  potenziale  vitivinicolo  in
regime  di  blocco  di  nuovi impianti di vite e recante le procedure
tecnico-amministrative  relative  al  trasferimento  dei  diritti  di
reimpianto  verso  superfici  destinate  alla  produzione  di vini di
qualita' prodotti  in  Regioni  determinate  (V.Q.P.R.D.)  nel  testo
allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e di farlo
osservare come Regolamento della Regione.
  Il presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti  per
la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
   Trieste, addi' 25 febbraio 1998
                               CRUDER
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi 23 marzo 1998
Atti della Regione Friuh-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 76
 Regolamento di attuazione in ambito regionale della disciplina del
potenziale vitivinicolo in regime di blocco di nuovi impianti di vite
e  procedure  tecnico-amministrative  relative  al  trasferimento dei
diritti di reimpianto verso superfici destinate  alla  produzione  di
vini di qualita' prodotti in Regioni determinate (V.Q.P.R.D.).
 
                               Art. 1.
                        Disposizioni generali
 
  1.  Il  conduttore  di  superfici  vitate  e'  chiunque pratichi la
coltivazione della vite su fondi di proprieta' o ad  altro  legittimo
titolo   goduti  ed  ottemperi  all'obbligo  della  dichiarazione  di
raccolta dei prodotti vitivinicoli.
  2. Gli impianti e i reimpianti di viti previsti dagli articoli 6, 7
e 8 del Regolamento (CEE)  822/1987  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  possono  avere luogo a seguito di specifica preventiva
autorizzazione rilasciata a  termini  dell'articolo  45  della  legge
regionale  17  luglio  1992, n. 20, secondo le indicazioni di seguito
specificate, a fronte  di  istanze  presentate  entro  il  30  giugno
precedente  la  campagna  in cui si intendono eseguire i lavori. Alla
predetta scadenza non soggiaciono le richieste relative ai  rempianti
derivanti dal trasferimento di diritti di reimpianto.
  3. Alla medesima scadenza soggiaciono anche le notifiche di estirpo
di vigneti.
  4.  La  campagna  viticola inizia il 10 settembre di ogni anno e si
conclude il 31 agosto dell'anno successivo.