(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 15 aprile 1998) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto il regolamento CEE 822/1987 del Consiglio, del 16 marzo 1987, da ultimo modificato dal Regolamento (CE) 1592/1996 del Consiglio, del 30 lulgio 1996, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare gli articoli 5, 6, 7 e 8 che dettano disposizioni in materia di estirpo, impianto, reimpianto e cessione di diritto di reimpianto di vigneti; Considerato che il Regolamento (CE) 1592/1996 sopra richiamato, ha prorogato il divieto nell'intera comunita' di procedere a nuovi impianti di viti fino al 31 agosto 1998, e cio' per porre un freno alla situazione di eccedenza strutturale che caratterizza il settore; Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 29 gennaio 1997, che reca disposizioni per il trasferimento del diritto di reimpianto di vigneti verso superfici destinate alla produzione di V.Q.P.R.D. e demanda alle Regioni il compito di stabilire le procedure tecnico-amministrative attraverso le quali il diritto di reimpianto puo' essere trasferito a norma dell'articolo 7 del Regolamento CEE n. 822/1987; Ritenuto necessario, stante la complessita' della materia, piu' volte modificata dai vari regolamenti comunitari, ricodificare alcuni aspetti procedurali fondamentali per la corretta applicazione della normativa in materia di estirpi, impianti e reimpianti, nonche' per stabilire le procedure tecnico-amministrative relativamente al trasferimento del diritto di reimpianto; Considerato che il Regolamento (CEE) 822/1987, per quanto concerne gli estirpi, gli impianti ed i reimpianti dei vigneti, introduce la figura del conduttore di superfici vitate, soggetto interlocutore con gli organismi competenti degli Stati membri, e che pertanto e' necessario definire chiaramente detta figura; Considerato che gli Stati rnembri, per alcune situazioni particolari, rappresentate nell'articolo 6 del Regolamento (CEE) 822/1987, possono concedere autorizzazioni di nuovi impianti di viti in deroga al divieto sopra richiamato e che pertanto si rende necessario disciplinare l'accesso alle deroghe al fine di operare in assonanza con la Comunita' europea nell'obiettivo di riassorbire le eccedenze produttive attraverso il contenimento strutturale del settore, ma anche per migliorare l'efficacia delle aziende agricole ed assicurare un tenore di vita equo per gli agricoltori; Visto il Regolamento (CEE) 1236/1989 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che consente agli Stati membri di concedere autorizzazioni a nuovi impianti di viti da realizzare in esecuzione di piani di miglioramento materiale delle aziende agricole, alle condizioni fissate dal Regolamento (CEE) 797/1985 del Consiglio, del 12 marzo 1985, come sostituito dal Regolamento (CEE) 2328/1991 del Consiglio, del 15 luglio 1991 e da ultimo dagli articoli 5, comma 1, lettera c) e articolo 41, comma 2 del Regolamento (CE) 950/1997 del Consiglio, del 20 maggio 1997; Ritenuto che per effetto del procrastinarsi del divieto di effettuare nuovi impianti, imposto dal Regolamento CEE 822/1987 e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo dal Regolamento CEE 1592/1996 del Consiglio del 30 luglio 1996, e della scarsa mobilita' del potenziale vitivinicolo regionale, e' opportuno che i viticoltori possano soddisfare le maggiori richieste di mercato attraverso l'acquisizione di diritti di reimpianto di viti anche da altre Regioni viticole italiane; Considerato che l'acquirente puo' esercitare il diritto di reimpianto solamente su superfici idonee alla produzione di V.Q.P.R.D. e che l'esercizio di tale diritto va vincolato al preventivo parere favorevole dell'autorita' amministrativa competente della Regione nel cui territorio andra' ad essere esercitato il diritto stesso, come previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 29 gennaio 1997, parere che per l'ordinamento giuridico regionale corrisponde all'autorizzazione prevista dall'articolo 45 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20; Atteso che la cessione di un diritto di reimpianto comporta per il conduttore cedente la perdita del diritto di esercitare il reimpianto per la superficie interessata al trasferimento; Vista la legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 ed in particolare l'articolo 45, nonche' la legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 di riforma e riordinamento degli enti regionali e specificatamente l'articolo 41, che istituisce presso la direzione dell'ERSA il servizio della vitivinicoltura e che pone in capo ad esso il compito del rilascio delle autorizzazioni all'esecuzione di impianti di viti a termini dell'articolo 45 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20; Sentito il Comitato dipartimentale per le attivita' economico produttive riunitosi in data 23 gennaio 1998; Visto l'articolo 42 dello Statuto regionale; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 216 del 6 febbraio 1998; Decreta: E' approvato il Regolamento recante modalita' di attuazione in ambito regionale della disciplina del potenziale vitivinicolo in regime di blocco di nuovi impianti di vite e recante le procedure tecnico-amministrative relative al trasferimento dei diritti di reimpianto verso superfici destinate alla produzione di vini di qualita' prodotti in Regioni determinate (V.Q.P.R.D.) nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, addi' 25 febbraio 1998 CRUDER Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi 23 marzo 1998 Atti della Regione Friuh-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 76 Regolamento di attuazione in ambito regionale della disciplina del potenziale vitivinicolo in regime di blocco di nuovi impianti di vite e procedure tecnico-amministrative relative al trasferimento dei diritti di reimpianto verso superfici destinate alla produzione di vini di qualita' prodotti in Regioni determinate (V.Q.P.R.D.). Art. 1. Disposizioni generali 1. Il conduttore di superfici vitate e' chiunque pratichi la coltivazione della vite su fondi di proprieta' o ad altro legittimo titolo goduti ed ottemperi all'obbligo della dichiarazione di raccolta dei prodotti vitivinicoli. 2. Gli impianti e i reimpianti di viti previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del Regolamento (CEE) 822/1987 e successive modificazioni ed integrazioni, possono avere luogo a seguito di specifica preventiva autorizzazione rilasciata a termini dell'articolo 45 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, secondo le indicazioni di seguito specificate, a fronte di istanze presentate entro il 30 giugno precedente la campagna in cui si intendono eseguire i lavori. Alla predetta scadenza non soggiaciono le richieste relative ai rempianti derivanti dal trasferimento di diritti di reimpianto. 3. Alla medesima scadenza soggiaciono anche le notifiche di estirpo di vigneti. 4. La campagna viticola inizia il 10 settembre di ogni anno e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo.