(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 22 aprile 1998)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Visto  l'art.  21  della  legge  regionale 28 agosto 1992, n. 29 il
quale dispone, tra l'altro, che le  modalita'  cui  l'Amministrazione
regionale deve attenersi per la concessione, al sensi della normativa
vigente,  di contributi a soggetti non direttamente individuati dalla
normativa medesima  sono  determinate  mediante  deliberazione  della
Giunta regionale;
  Visto  l'art.  3  della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 che
autorizza l'amministrazione regionale a concedere a favore di enti ed
aziende singole ed associate contributi in conto capitale al fine  di
realizzare  un programma straordinario di interventi per l'incremento
della produzione legnosa;
  Ritenuto di disciplinare le modalita' di concessione  dei  suddetti
contributi;
  Visto  il  testo  normativo,  comprensivo di prezziario quale parte
integrante, elaborato a tal  fine  dalla  Direzione  regionale  delle
foreste,  che  contiene  norme  generali  ed  astratte destinate alle
generalita' degli utenti;
  Vista la circolare della Segreteria generale della Presidenza della
Giunta regionale n. 1, diffusa  con  nota  23  febbraio  1996,  prot.
1710/SG  relativa all'applicazione dell'art. 21 della legge regionale
29/1992 nella  quale,  in  particolare  si  sottolinea  che,  ove  si
configurino  norme  generali  ed  astratte destinate alle generalita'
degli utenti, esse assumono la natura regolamentare e, devono  quindi
essere  contenute  in  apposito  atto da adottare secondo il consueto
iter;
  Sentito il Comitato dipartimentale per il territorio  e  l'ambiente
che  nella  seduta del 19 dicembre 1997 ha espresso parere favorevole
pur formulando dei suggerimenti di modifica;
  Visto il testo rielaborato sulla base delle  indicazioni  formulate
dal suddetto Comitato;
  Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
  Su  conforme  deliberazione della Giunta regionale n. 219 di data 6
febbraio 1998;
 
                               Decreta
 
  1) E' approvato il "Regolamento per la  concessione  di  contributi
per l'incremento della produzione legnosa, ai sensi dell'art. 3 della
legge  regionale  20  dicembre  1976,  n.  65"  nel testo allegato al
presente  decreto,  del  quale   costituisce   parte   integrante   e
sostanziale.
   2)  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
   3) Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti  per  la
registrazione  ed  entrera'  in  vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
   Trieste, addi' 4 marzo 1998
                               CRUDER
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi 30 marzo 1998
   Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio
                                n. 82
 Regolamento per la concessione di contributi per l'incremento della
produzione legnosa, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20
dicembre 1976, n. 65.
 
                               Art. 1.
 
  1. Il presente Regolamento disciplina le modalita'  di  concessione
dei   contributi   mirati  all'incremento  della  produzione  legnosa
previsti dall'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre  1976,  n.
65.