(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 22 aprile 1998) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29 il quale dispone, tra l'altro, che le modalita' cui l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione, al sensi della normativa vigente, di contributi a soggetti non direttamente individuati dalla normativa medesima sono determinate mediante deliberazione della Giunta regionale; Visto l'art. 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 che autorizza l'amministrazione regionale a concedere a favore di enti ed aziende singole ed associate contributi in conto capitale al fine di realizzare un programma straordinario di interventi per l'incremento della produzione legnosa; Ritenuto di disciplinare le modalita' di concessione dei suddetti contributi; Visto il testo normativo, comprensivo di prezziario quale parte integrante, elaborato a tal fine dalla Direzione regionale delle foreste, che contiene norme generali ed astratte destinate alle generalita' degli utenti; Vista la circolare della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale n. 1, diffusa con nota 23 febbraio 1996, prot. 1710/SG relativa all'applicazione dell'art. 21 della legge regionale 29/1992 nella quale, in particolare si sottolinea che, ove si configurino norme generali ed astratte destinate alle generalita' degli utenti, esse assumono la natura regolamentare e, devono quindi essere contenute in apposito atto da adottare secondo il consueto iter; Sentito il Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente che nella seduta del 19 dicembre 1997 ha espresso parere favorevole pur formulando dei suggerimenti di modifica; Visto il testo rielaborato sulla base delle indicazioni formulate dal suddetto Comitato; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 219 di data 6 febbraio 1998; Decreta 1) E' approvato il "Regolamento per la concessione di contributi per l'incremento della produzione legnosa, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65" nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3) Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, addi' 4 marzo 1998 CRUDER Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi 30 marzo 1998 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 82 Regolamento per la concessione di contributi per l'incremento della produzione legnosa, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65. Art. 1. 1. Il presente Regolamento disciplina le modalita' di concessione dei contributi mirati all'incremento della produzione legnosa previsti dall'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65.