(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 22 aprile 1998)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Visto  l'art.  2,  comma 1, della legge regionale 8 aprile 1997, n.
10, il quale dispone che l'Amministrazione regionale  definisca,  con
Regolamento   approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Giunta
regionale, previa deliberazione della  Giunta  medesima,  sentite  le
associazioni   degli   enti   locali   e  la  competente  Commissione
consiliare, i criteri per il finanziamento degli enti locali ai sensi
del comma 2 dell'art.  9 del decreto legislativo 2 gennaio  1997,  n.
9, e in attuazione dell'art.  54 dello Statuto d'autonomia;
  Considerato  che  i  criteri  sopra  indicati  devono  tendere alla
determinazione dei trasferimenti a ciascun  ente  in  relazione  alla
media  pro-capite calcolata su base regionale, tenendo altresi' conto
della misura dei tributi locali adottata dagli  enti  medesimi  negli
ultimi  tre  anni,  delle  aree  territoriali  regionali maggiormente
svantaggiate, nonche' delle condizioni socio-economiche  delle  varie
aree;
  Ritenuto di distinguere, in sede di Regolamento, in primo luogo, le
Province dai Comuni, suddividendo questi ultimi in piu' categorie;
  Ritenuto   che   i   territori   dei   Comuni  interamente  montani
costituiscono aree territoriali maggiormente svantaggiate rispetto al
restante territorio regionale;
  Considerato che la  dimensione  demografica  dei  Comuni  determina
condizioni socio-economiche diverse fra gli stessi;
  Considerato  che  i  Comuni  capoluogo  di  provincia  rispondono a
esigenze socio-economiche del tutto  particolari,  relative  anche  a
territori e popolazioni limitrofi;
  Ritenuto,  pertanto, d'individuare, all'interno della categoria dei
Comuni, al fine di tener conto delle aree  territoriali  maggiormente
svantaggiate  nonche'  delle condizioni socio-economiche, la seguente
suddivisione:
   a) Comuni capoluogo di provincia;
   b) Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
   c) Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e inferiore,
o pari, a 10.000 abitanti;
   d) Comuni, il cui territorio sia classificato interamente montano,
con popolazione inferiore, o pari, a 5.000  abitanti  e  superiore  a
1.000 abitanti;
   e) Comuni, il cui territorio sia classificato interamente montano,
con popolazione inferiore, o pari, a 1.000 abitanti;
   f)  Comuni,  il  cui  territorio  non sia classificato interamente
montano, con popolazione inferiore, o pari, a 5.000 abitanti;
  Considerato che, per quanto riguarda  le  Province,  il  territorio
rappresenta   un   elemento  significativo  nella  valutazione  delle
condizioni socio-economiche delle stesse;
  Ritenuto, pertanto, di  tener  conto  dell'estensione  territoriale
delle Province, ai fini della determinazione dei trasferimenti;
  Ritenuto altresi', al fine d'ottemperare alla previsione normativa,
concernente  la  misura  dei  tributi  locali  degli ultimi tre anni,
d'introdurre un coefficiente  correttivo,  in  modo  tale  che  siano
favoriti  gli enti locali la cui media della percentuale dell'entrate
tributarie rispetto al totale delle entrate correnti, calcolata sugli
ultimi tre anni, sia maggiore rispetto alla stessa  media  regionale,
per  quanto  riguarda le Province, e alle medie regionali di ciascuna
categoria per quanto riguarda i Comuni;
  Ritenuto,  inoltre,  d'introdurre  un ulteriore correttivo, in modo
tale che i Comuni, la cui  densita'  della  popolazione  rispetto  al
territorio,   espresso   in  chilometri  quadrati,  sia  inferiore  o
superiore all'analoga media, calcolata su base  regionale,  fruiscano
d'un   incremento,   o,   rispettivamente,   d'una   diminuzione  dei
trasferimenti;
  Ritenuto, comunque, prevalente il criterio della  media  procapite,
giusto il dettato della norma, rispetto ai correttivi sopra indicati,
per  cui  essi devono incidere solo in parte sulla determinazione dei
trasferimenti;
  Vista la nota CI, 148, del Presidente della Prima  commissione  del
Consiglio  regionale, dell'11 dicembre 1997, con cui viene comunicato
che la Prima commissione consiliare  ha  espresso  parere  favorevole
sulla proposta del Regolamento nella seduta del 9 dicembre 1997;
  Visti   i   pareri   espressi  dall'Associazione  nazionale  Comuni
italiani, Associazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, con  nota
n.  2065  del  3  dicembre  1997,  e  dell'Unione  delle Province del
Friuli-Venezia Giulia, con nota n. 405/1997 del 23 dicembre 1997;
  Sentito  il  competente  Comitato  dipartimentale  per  gli  affari
istituzionali,  che  ha  espresso  parere  favorevole sul Regolamento
proposto nella seduta del 23 gennaio 1998;
  Visto l'art. 42 dello Statuto speciale d'autonomia;
  Su conforme deliberazione della  Giunta  regionale  n.  255  del  6
febbraio 1998;
 
                              Decreta:
 
  E'  approvato  il  Regolamento  relativo  alla  determinazione  dei
criteri per il finanziamento degli enti locali, ai sensi dell'art.  2
della  legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, nel testo allegato quale
parte integrante e sostanziale al presente decreto.
  E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e  farlo  osservare  come
Regolamento della Regione.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e verra' quindi  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione.
   Trieste, addi' 11 marzo 1998
                               CRUDER
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi 30 marzo 1998
   Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio
                                n. 85
 Regolamento per la determinazione dei criteri per il finanziamento
degli  enti  locali  ai  sensi  dell'art. 2 della   legge regionale 8
aprile 1997, n. 10.
 
                               Art. 1.
                          Principi generali
 
  1. Il presente Regolamento determina,  in  attuazione  dell'art.  2
della  legge  regionale  8  aprile  1997,  n.  10,  i  criteri per il
finanziamento degli enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma  2,  del
decreto  legislativo  2  gennaio  1997,  n.  9,  e dell'art. 54 dello
Statuto speciale d'autonomia.