(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 22 aprile 1998) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 2, comma 1, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, il quale dispone che l'Amministrazione regionale definisca, con Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentite le associazioni degli enti locali e la competente Commissione consiliare, i criteri per il finanziamento degli enti locali ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, e in attuazione dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia; Considerato che i criteri sopra indicati devono tendere alla determinazione dei trasferimenti a ciascun ente in relazione alla media pro-capite calcolata su base regionale, tenendo altresi' conto della misura dei tributi locali adottata dagli enti medesimi negli ultimi tre anni, delle aree territoriali regionali maggiormente svantaggiate, nonche' delle condizioni socio-economiche delle varie aree; Ritenuto di distinguere, in sede di Regolamento, in primo luogo, le Province dai Comuni, suddividendo questi ultimi in piu' categorie; Ritenuto che i territori dei Comuni interamente montani costituiscono aree territoriali maggiormente svantaggiate rispetto al restante territorio regionale; Considerato che la dimensione demografica dei Comuni determina condizioni socio-economiche diverse fra gli stessi; Considerato che i Comuni capoluogo di provincia rispondono a esigenze socio-economiche del tutto particolari, relative anche a territori e popolazioni limitrofi; Ritenuto, pertanto, d'individuare, all'interno della categoria dei Comuni, al fine di tener conto delle aree territoriali maggiormente svantaggiate nonche' delle condizioni socio-economiche, la seguente suddivisione: a) Comuni capoluogo di provincia; b) Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; c) Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e inferiore, o pari, a 10.000 abitanti; d) Comuni, il cui territorio sia classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a 5.000 abitanti e superiore a 1.000 abitanti; e) Comuni, il cui territorio sia classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a 1.000 abitanti; f) Comuni, il cui territorio non sia classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a 5.000 abitanti; Considerato che, per quanto riguarda le Province, il territorio rappresenta un elemento significativo nella valutazione delle condizioni socio-economiche delle stesse; Ritenuto, pertanto, di tener conto dell'estensione territoriale delle Province, ai fini della determinazione dei trasferimenti; Ritenuto altresi', al fine d'ottemperare alla previsione normativa, concernente la misura dei tributi locali degli ultimi tre anni, d'introdurre un coefficiente correttivo, in modo tale che siano favoriti gli enti locali la cui media della percentuale dell'entrate tributarie rispetto al totale delle entrate correnti, calcolata sugli ultimi tre anni, sia maggiore rispetto alla stessa media regionale, per quanto riguarda le Province, e alle medie regionali di ciascuna categoria per quanto riguarda i Comuni; Ritenuto, inoltre, d'introdurre un ulteriore correttivo, in modo tale che i Comuni, la cui densita' della popolazione rispetto al territorio, espresso in chilometri quadrati, sia inferiore o superiore all'analoga media, calcolata su base regionale, fruiscano d'un incremento, o, rispettivamente, d'una diminuzione dei trasferimenti; Ritenuto, comunque, prevalente il criterio della media procapite, giusto il dettato della norma, rispetto ai correttivi sopra indicati, per cui essi devono incidere solo in parte sulla determinazione dei trasferimenti; Vista la nota CI, 148, del Presidente della Prima commissione del Consiglio regionale, dell'11 dicembre 1997, con cui viene comunicato che la Prima commissione consiliare ha espresso parere favorevole sulla proposta del Regolamento nella seduta del 9 dicembre 1997; Visti i pareri espressi dall'Associazione nazionale Comuni italiani, Associazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, con nota n. 2065 del 3 dicembre 1997, e dell'Unione delle Province del Friuli-Venezia Giulia, con nota n. 405/1997 del 23 dicembre 1997; Sentito il competente Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali, che ha espresso parere favorevole sul Regolamento proposto nella seduta del 23 gennaio 1998; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale d'autonomia; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 255 del 6 febbraio 1998; Decreta: E' approvato il Regolamento relativo alla determinazione dei criteri per il finanziamento degli enti locali, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente decreto. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verra' quindi pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, addi' 11 marzo 1998 CRUDER Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi 30 marzo 1998 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 85 Regolamento per la determinazione dei criteri per il finanziamento degli enti locali ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10. Art. 1. Principi generali 1. Il presente Regolamento determina, in attuazione dell'art. 2 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, i criteri per il finanziamento degli enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, e dell'art. 54 dello Statuto speciale d'autonomia.