(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10
                         del 30 marzo 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  La  regione  Toscana,  nell'ambito  delle  azioni   tese   alla
conoscenza,   valorizzazione   e   tutela   del   proprio  patrimonio
ambientale, delle tradizioni  locali  e  dei  caratteri  culturali  e
storici  del  paesaggio toscano, favorisce lo sviluppo dell'attivita'
escursionistica  quale  mezzo  per realizzare un rapporto equilibrato
con l'ambiente e per sostenere uno  sviluppo  turistico  compatibile,
promuove il recupero della viabilita' storica, la realizzazione della
rete  escursionistica  e  dei  sentieri,  nonche' la realizzazione di
attrezzature correlate.