(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 30 marzo 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La regione Toscana, nell'ambito delle azioni tese alla conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri culturali e storici del paesaggio toscano, favorisce lo sviluppo dell'attivita' escursionistica quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente e per sostenere uno sviluppo turistico compatibile, promuove il recupero della viabilita' storica, la realizzazione della rete escursionistica e dei sentieri, nonche' la realizzazione di attrezzature correlate.