(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale
           della Regione Umbria n. 27 del 24 aprile 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
  La Corte costituzionale, con sentenza n. 87/1998, ha dichiarato non
fondate le questioni di illegittimita' costituzionale  sollevata  dal
Presidente del Consiglio dei Ministri (*).
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Elezione dell'Ufficio di presidenza
 
  1.  Il  Consiglio  regionale  procede alla elezione dell'Ufficio di
presidenza a norma dell'art. 37 dello Statuto.
  2. Al rinnovo dell'Ufficio di presidenza si provvede entro i trenta
giorni precedenti la sua scadenza.
  3.  Qualora  il  Presidente  non  proceda  alla  convocazione   del
Consiglio  entro  i  termini  di cui al comma 1, provvede uno dei due
Vice presidenti.
  4. In caso di cessazione dalla carica di un Vice Presidente o di un
segretario si procede alla rielezione rispettivamente  dei  due  Vice
Presidenti  e  dei  due  segretari  con  le stesse modalita' previste
dall'art. 37 dello Statuto.
  5.  La  carica  di  componente  dell'Ufficio   di   presidenza   e'
incompatibile con quello di Presidente di Gruppo consiliare.