(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 27 del 24 aprile 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato La Corte costituzionale, con sentenza n. 87/1998, ha dichiarato non fondate le questioni di illegittimita' costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri (*). IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Elezione dell'Ufficio di presidenza 1. Il Consiglio regionale procede alla elezione dell'Ufficio di presidenza a norma dell'art. 37 dello Statuto. 2. Al rinnovo dell'Ufficio di presidenza si provvede entro i trenta giorni precedenti la sua scadenza. 3. Qualora il Presidente non proceda alla convocazione del Consiglio entro i termini di cui al comma 1, provvede uno dei due Vice presidenti. 4. In caso di cessazione dalla carica di un Vice Presidente o di un segretario si procede alla rielezione rispettivamente dei due Vice Presidenti e dei due segretari con le stesse modalita' previste dall'art. 37 dello Statuto. 5. La carica di componente dell'Ufficio di presidenza e' incompatibile con quello di Presidente di Gruppo consiliare.