(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 16 del 14 aprile 1998)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
  Visto l'art. 53 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670;
  Visto il D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.;
  Vista  la deliberazione della Giunta provinciale n. 1673 di data 27
febbraio 1998, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti;
 
                               Decreta
 
  Di emanare le modificazioni  al  Regolamento  di  attuazione  della
legge  provinciale  10  settembre  1993,  n. 26 concernente "Norme in
materia  di  lavori  pubblici  di  interesse  provinciale  e  per  la
trasparenza  negli  appalti", come modificata dalla legge provinciale
12 settembre 1994, n.  6  recante  "Disposizioni  modificative  della
normativa   vigente  in  materia  di  lavori  pubblici  di  interesse
provinciale e  in  materia  di  edilizia  abitativa"  e  dalla  legge
provinciale  7 marzo 1997, n.  5 recante "Modifiche alle disposizioni
vigenti in materia di lavori pubblici (1egge provinciale 10 settembre
1993, n. 26), edilizia abitativa (legge provinciale 13 novembre 1992,
n. 21), protezione civile (1egge provinciale 10 gennaio 1992, n.  2),
edilizia  abitativa a favore di persone anziane (legge provinciale 18
giugno 1990, n. 16), edilizia  universitaria  (legge  provinciale  21
dicembre  1984, n. 13), ambiente (testo unico delle leggi provinciali
in  materia  di  tutela  dell'ambiente  dagli   inquinamenti,   legge
provinciale  11  settembre  1995,  n. 11) e utenze d'acqua pubblica",
emanato con D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., nel  testo  di
seguito  riportato:  modificazioni  al  decreto  del Presidente della
Giunta provinciale 30 settembre  1994,  n.  12-10/Leg.    concernente
"Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993,
n.  26  concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse
provinciale e per la  trasparenza  negli  appalti",  come  modificata
dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6 recante "Disposizioni
modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di
interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa".
 
                               Art. 1.
  Modifica all'art. 9 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
 
  1.  Dopo  il comma 3 dell'art. 9 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n.
12-10/Leg., e' inserito il seguente:
   "3-bis. Nel caso di affidamento di incarichi di  progettazione  ai
sensi  del comma 3 dell'art. 20 della legge, l'attivita' di direzione
dei lavori deve essere affidata,  con  priorita'  rispetto  ad  altri
professionisti esterni, al progettista incaricato".