(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 16 del 14 aprile 1998) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Visto il D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1673 di data 27 febbraio 1998, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti; Decreta Di emanare le modificazioni al Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti", come modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6 recante "Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa" e dalla legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5 recante "Modifiche alle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici (1egge provinciale 10 settembre 1993, n. 26), edilizia abitativa (legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21), protezione civile (1egge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2), edilizia abitativa a favore di persone anziane (legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16), edilizia universitaria (legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13), ambiente (testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11) e utenze d'acqua pubblica", emanato con D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., nel testo di seguito riportato: modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. concernente "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti", come modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6 recante "Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa". Art. 1. Modifica all'art. 9 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1. Dopo il comma 3 dell'art. 9 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., e' inserito il seguente: "3-bis. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 3 dell'art. 20 della legge, l'attivita' di direzione dei lavori deve essere affidata, con priorita' rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato".