(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 18 del 28 aprile 1998) Il CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 42 (Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone disabili), e' sostituita dalla seguente: "c) le persone disabili in possesso del certificato attestante il riconoscimento di una percentuale di invalidita' per almeno il cinquantuno per cento, rilasciato dalle commissioni di invalidita' di cui alla legge regionale 7 luglio 1995, n. 22 (Norme in materia di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti) e coloro i quali li abbiano in carico ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), le persone ultrasessantacinquenni limitatamente ai contributi di cui all'art. 10, nonche' i condominii ove risiedono le suddette categorie di beneficiari.".