(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                      n. 18 del 28 aprile 1998)
 
                       Il CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della  legge  regionale  4
settembre  1995,  n.  42  (Norme  per  l'eliminazione  delle barriere
architettoniche e per favorire la vita  di  relazione  delle  persone
disabili), e' sostituita dalla seguente:
   "c)  le persone disabili in possesso del certificato attestante il
riconoscimento di  una  percentuale  di  invalidita'  per  almeno  il
cinquantuno per cento, rilasciato dalle commissioni di invalidita' di
cui  alla  legge  regionale 7 luglio 1995, n. 22 (Norme in materia di
invalidi civili, ciechi civili e  sordomuti)  e  coloro  i  quali  li
abbiano  in  carico  ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917  (Approvazione  del  testo
unico  delle  imposte sui redditi), le persone ultrasessantacinquenni
limitatamente ai contributi di cui all'art. 10, nonche' i  condominii
ove risiedono le suddette categorie di beneficiari.".