(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 7
                         dell'8 marzo 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  E'  disposto il disimpegno delle somme che alla data di entrata
in vigore della presente legge risultino  impegnate  a  carico  degli
stanziamenti  dei  titoli  di spesa dei programmi esecutivi istituiti
per l'attuazione delle leggi 11 giugno 1962, n. 588 e 24 giugno 1974,
n. 268, qualora il provvedimento di impegno sia di data anteriore  al
1 gennaio 1993, ad esclusione di quelle relative a "Fondi di riserva"
o  assimilati  ed  al  Programma  d'intervento per gli anni 1988-1990
approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.
  2. In conto delle contabilita' speciali di cui alle suddette leggi,
le somme non impegnate, i recuperi e i rimborsi non  utilizzati  alla
data di entrata in vigore della presente legge, le somme disimpegnate
ai  sensi  del  comma  1,  nonche',  limitatamente  alla contabilita'
speciale di cui alla legge n. 588  del  1962,  gli  interessi  attivi
maturati a tutto il 31 dicembre 1998 sono utilizzati:
   a)  relativamente alle somme provenienti dalla contabilita' di cui
alla legge n. 588 del 1962, per impinguare il titolo di spesa 5.6.02,
strumentazione operativa del quinto programma esecutivo;
   b)  relativamente alle somme provenienti dalla contabilita' di cui
al titolo I della legge n. 268 del 1974, a favore  del  programma  di
intervento  per gli anni 1988-1989-1990 di cui alla medesima legge n.
268 del 1974, approvata dal CIPE il 12 marzo 1991, per:
    1) una quota pari al 10 per cento, quale stanziamento integrativo
del titolo di spesa 11.04.01/I, lettera a)   -  Funzionamento  organi
programmazione, studi e ricerche;
    2)  una  quota  pari  al  5  per  cento, quale integrazione degli
stanziamenti del titolo di spesa 11.04.02/I - Fondo di  riserva,  tra
le  cui  finalita'  sono  comprese  quelle relative alla riproduzione
delle somme disimpegnate sulle contabilita' speciali di cui al  comma
1, per le quali sussista per l'amministrazione regionale l'obbligo di
pagare;  a  decorrere  dall'anno  1999, gli stanziamenti del medesimo
titolo  sono  integrati  con  gli  interessi  attivi  maturati  sulla
contabilita' speciale di cui alla legge n. 588 del 1962;
    3) una quota pari al 45 per cento, quale stanziamento integrativo
del   titolo   di   spesa   11.01.02/I  -  Interventi  per  opere  di
miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;
    4) una quota pari al 30 per cento, quale stanziamento integrativo
del titolo di spesa 11.02.02/I - Contributi per l'occupazione;
    5) una quota pari al 10 per cento, quale stanziamento integrativo
del titolo di spesa 11.03.01/I  -  Imprenditorialita'  giovanile  nel
settore turistico.
  3. E' disposto, nell'anno 1999, l'ulteriore versamento alle entrate
delle  contabilita'  speciali  di cui alle leggi n. 588 del 1962 e n.
268 del 1974, rispettivamente, della somma di L. 1.265.996.301  e  di
L. 1.705.478.814 dai sottoelencati fondi di rotazione:
   a)  L.  406.014.445  dal  fondo  per la concessione di prestiti di
esercizio a medio termine alle industrie ai sensi dell'art. 31  della
legge  n.  588  del  1962  nella  misura  di  L. 35.881.140 dal fondo
costituito presso il Banco di Sardegna e di L. 370.133.305 da  quello
costituito presso la Banca CIS S.p.a.;
   b)  L.  149.776.355  dal  fondo  per  la  concessione  di prestiti
agevolati a imprese artigiane ai sensi dell'art. 35  della  legge  n.
588  del  1962  nella  misura  di L. 113.588.832 dal fondo costituito
presso il Banco di Sardegna e di L. 36.187.523 da  quello  costituito
presso la Banca CIS S.p.a.;
   c)   L.   710.205.501  dal  fondo  per  la  concessione  di  mutui
all'industria  alberghiera  di  cui  alla  legge  n.  588  del  1962,
costituito presso la Banca CIS S.p.a.;
   d)  L.  1.536.644.893 dal fondo per la concessione di prestiti per
acquisto scorte e mutui di cui alla legge n. 268 del 1974, costituito
presso il Banco di Sardegna;
   e) L.  168.833.921  dal  fondo  per  la  riforma  e  il  riassetto
agro-pastorale  di  cui alla legge n. 268 del 1974, costituito presso
la Banca di Sassari.
  4. Le somme riversate di cui al comma 3 sono attribuite  al  titolo
di spesa 11.04.02/I richiamato nel comma 2, lettera b), punto 2.
  5.  Con  decreto  dell'assessore  della  programmazione,  bilancio,
credito  e  assetto  del  territorio  si  provvede  alle  conseguenti
variazioni nelle predette contabilita' speciali.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione.
   Cagliari, 26 febbraio 1999
                               PALOMBA