(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 7 dell'8 marzo 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo degli atti degli enti locali), e' sostituito dal seguente: "1. All'esercizio dei controlli disciplinati dalla presente legge provvedono il comitato regionale di controllo, con sede in Cagliari, e i comitati circoscrizionali di controllo con sede in Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Iglesias, Lanusei e Tempio Pausania". 2. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 38 del 1994 e' sostituito dal seguente: "3. La circoscrizione territoriale dei comitati circoscrizionali comprende i comuni appartenenti alle corrispondenti circoscrizioni infraprovinciali quali individuate dall'art. 30, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 13 gennaio 1995, n. 4". 3. Il comma 6 dell'art. 30 della legge regionale 13 gennaio 1995, n. 4, e' abrogato. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, 26 febbraio 1999 PALOMBA