(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 7
                         dell'8 marzo 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il  comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 13 dicembre 1994,
n. 38 (Nuove norme sul controllo degli atti degli  enti  locali),  e'
sostituito dal seguente:
   "1.  All'esercizio dei controlli disciplinati dalla presente legge
provvedono il comitato regionale di controllo, con sede in  Cagliari,
e  i  comitati  circoscrizionali  di  controllo con sede in Cagliari,
Sassari, Nuoro, Oristano, Iglesias, Lanusei e Tempio Pausania".
  2. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 38 del  1994  e'
sostituito dal seguente:
   "3.  La  circoscrizione territoriale dei comitati circoscrizionali
comprende i comuni appartenenti  alle  corrispondenti  circoscrizioni
infraprovinciali  quali  individuate dall'art. 30, commi 2, 3, 4 e 5,
della legge regionale 13 gennaio 1995, n. 4".
  3. Il comma 6 dell'art. 30 della legge regionale 13  gennaio  1995,
n. 4, e' abrogato.
  La   presente   legge   entra   in   vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione.
   Cagliari, 26 febbraio 1999
                               PALOMBA