(Pubblicata nell'ediz. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 40 del 4 maggio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. In attuazione dell'art. 20, secondo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, nelle zone dichiarate sismiche, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, si devono osservare le norme della presente legge per ogni attivita' comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.