(Pubblicata nell'ediz. straord. al Bollettino ufficiale
           della Regione Calabria n. 40 del 4 maggio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
  1.  In  attuazione  dell'art.  20,  secondo  comma,  della legge 10
dicembre 1981, n. 741,  nelle  zone  dichiarate  sismiche,  ai  sensi
dell'art.   3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, si devono osservare
le  norme  della  presente  legge  per  ogni  attivita'   comportante
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.