(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 7
                         dell'8 marzo 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  La  presente  legge  disciplina l'attivita' degli operatori del
turismo subacqueo  e  stabilisce  le  norme  per  l'accertamento  dei
requisiti  per  l'esercizio,  in ambito turistico e ricreativo, delle
professioni di "istruttore subacqueo" e di "guida subacquea".
  2. La presente legge stabilisce altresi' le  norme  in  materia  di
ordinamento dell'attivita' dei "Centri di immersione subacquea".
  3.  Dalle  attivita'  esercitate  ai  sensi della presente legge e'
esclusa  l'attivita'  sportivo-agonistica  e  quella   svolta   dalle
associazioni  senza  scopo  di  lucro.  E'  altresi' esclusa la pesca
subacquea, comunque condotta.