(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 7 dell'8 marzo 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina l'attivita' degli operatori del turismo subacqueo e stabilisce le norme per l'accertamento dei requisiti per l'esercizio, in ambito turistico e ricreativo, delle professioni di "istruttore subacqueo" e di "guida subacquea". 2. La presente legge stabilisce altresi' le norme in materia di ordinamento dell'attivita' dei "Centri di immersione subacquea". 3. Dalle attivita' esercitate ai sensi della presente legge e' esclusa l'attivita' sportivo-agonistica e quella svolta dalle associazioni senza scopo di lucro. E' altresi' esclusa la pesca subacquea, comunque condotta.