(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. S a n z i o n i 1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52, cosi' come modificato dall'art. 15 della legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1, e' sostituito dal seguente: "2. Chiunque contravvenga all'obbligo di cui al precedente comma, e' soggetto, oltre al pagamento del titolo di viaggio necessario per fruire dell'intera corsa dal capolinea di partenza a quello d'arrivo, anche ad una sanzione amministrativa dell'importo da L.100.000 a L. 500.000". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 13 gennaio 1998 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 12 gennaio 1998.