(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 3
                        del 30 gennaio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           S a n z i o n i
 
  1.  Il  comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 3 dicembre 1982,
n. 52, cosi' come modificato dall'art. 15 della  legge  regionale  12
gennaio 1991, n. 1, e' sostituito dal seguente:
  "2.  Chiunque  contravvenga all'obbligo di cui al precedente comma,
e' soggetto, oltre al pagamento del titolo di viaggio necessario  per
fruire dell'intera corsa dal capolinea di partenza a quello d'arrivo,
anche ad una sanzione amministrativa dell'importo da L.100.000 a
 L. 500.000".
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Lazio.
   Roma, 13 gennaio 1998
                              BADALONI
  Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 12 gennaio
1998.