(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 1998 la gestione del bilancio per l'anno finanziario 1998, con le disposizioni e le modalita' previste nelle proposte di legge finanziaria e di bilancio all'esame del Consiglio regionale secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazioni, nei limiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, salvo per i capitoli concernenti gli interventi cofinanziati dalla CEE per i quali la gestione non e' soggetta a limiti di somme.