(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 3
                        del 30 gennaio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.   La   Giunta   regionale   e'   autorizzata    ad    esercitare
provvisoriamente fino a quando non sia approvato per legge e comunque
non  oltre  il  31  marzo  1998  la  gestione del bilancio per l'anno
finanziario 1998, con le disposizioni e le modalita'  previste  nelle
proposte  di  legge finanziaria e di bilancio all'esame del Consiglio
regionale secondo gli stati di previsione  e  le  eventuali  note  di
variazioni,  nei  limiti  previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 10 della
legge  regionale  12  aprile  1977,  n.  15,  salvo  per  i  capitoli
concernenti  gli  interventi  cofinanziati  dalla  CEE per i quali la
gestione non e' soggetta a limiti di somme.