(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 3
                        del 30 gennaio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                Interpretazione autentica dell'art. 5
            della legge regionale 5 settembre 1996, n. 36
 
  1.  Il  comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 5 settembre 1996,
n. 36, e' interpretato autenticamente nel senso che assegnatari' sono
anche coloro che hanno in  corso  di  definizione  le  procedure  per
l'acquisto  degli immobili degli IACP, purche' queste non siano state
concluse alla data di entrata in vigore della stessa legge  regionale
n. 36/1996.
  2. L'espressione "le somme di cui al comma 1, lettere a) e b), sono
calcolate  in  base  ai dati contabili elaborati dagli IACP alla data
del 31 dicembre 1995", prevista al comma 3 dell'art.  5  della  legge
regionale  n.  36/1996,  e' da interpretarsi autenticamente nel senso
che tali somme sono esclusivamente quelle richieste dagli  IACP  alla
data del 31 dicembre 1995.