(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Interpretazione autentica dell'art. 5 della legge regionale 5 settembre 1996, n. 36 1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 5 settembre 1996, n. 36, e' interpretato autenticamente nel senso che assegnatari' sono anche coloro che hanno in corso di definizione le procedure per l'acquisto degli immobili degli IACP, purche' queste non siano state concluse alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 36/1996. 2. L'espressione "le somme di cui al comma 1, lettere a) e b), sono calcolate in base ai dati contabili elaborati dagli IACP alla data del 31 dicembre 1995", prevista al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 36/1996, e' da interpretarsi autenticamente nel senso che tali somme sono esclusivamente quelle richieste dagli IACP alla data del 31 dicembre 1995.