(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale
             della Regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Finalita' e destinatari
 
  1. La presente legge disciplina, in armonia con gli indirizzi della
programmazione  nazionale  e  regionale, gli interventi della Regione
diretti alla tutela e allo sviluppo  dell'artigianato,  nonche'  alla
valorizzazione  delle  produzioni  artigiane  nelle  loro espressioni
territoriali, artistiche e tradizionali, anche a tutela degli  utenti
e dei consumatori.
  2.  Gli  interventi sono attuati a favore delle imprese qualificate
artigiane ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,  nonche'  dei
gruppi  di  imprese artigiane, associate o consorziate nelle forme di
legge, che hanno sede nel territorio della Regione.