(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale
             della Regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'art. 1 della deliberazione legislativa approvata nella seduta
del 15 ottobre 1997,  n.  137  "Modifica  della  legge  regionale  n.
37/1997" dal Consiglio regionale e' sostituito dal seguente:
 
                               Art. 1.
            Divieto di utilizzazione di natanti a motore
 
  1.  E' fatto divieto di utilizzare qualsiasi tipo di natante la cui
propulsione sia assicurata da motori a combustione interna  nel  Lago
di Bracciano ed in quello di Martignano.
  2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi:
   a)  motoscafi  ed  altre  imbarcazioni  a motore appartenenti alla
Regione  Lazio,  ai  servizi  di  salvataggio,  agli  enti   per   lo
svolgimento  dei compiti di istituto e agli altri servizi di pubblica
utilita';
   b) natanti a motore a combustione interna non superiore  a  cinque
cavalli  vapore  all'asse,  di  proprieta'  ed  in  uso  da  parte di
pescatori professionali in possesso di  licenza  di  pesca  categoria
"A",  che  esercitino  l'attivita'  di  pesca in modo professionale e
quale attivita' lavorativa principale;
   c) natanti a motore necessari  per  l'assistenza  ed  il  soccorso
durante   lo  svolgimento  delle  regate  veliche  e  delle  gare  di
canottaggio, canoa, kayak e di nuoto su distanze superiori  ai  metri
500,  a  condizione  che  le  competizioni  siano  organizzate  dalle
rispettive Federazioni sportive affiliate al C.O.N.I.;
   d) natanti a motore necessari  per  l'assistenza  ed  il  soccorso
durante  lo  svolgimento  di  scuole  vela  organizzate  dai  circoli
affiliati alla F.I.V., degli allenamenti di preparazione alle  regate
veliche ed alle gare indicate alla lettera c).