(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 1 della deliberazione legislativa approvata nella seduta del 15 ottobre 1997, n. 137 "Modifica della legge regionale n. 37/1997" dal Consiglio regionale e' sostituito dal seguente: Art. 1. Divieto di utilizzazione di natanti a motore 1. E' fatto divieto di utilizzare qualsiasi tipo di natante la cui propulsione sia assicurata da motori a combustione interna nel Lago di Bracciano ed in quello di Martignano. 2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi: a) motoscafi ed altre imbarcazioni a motore appartenenti alla Regione Lazio, ai servizi di salvataggio, agli enti per lo svolgimento dei compiti di istituto e agli altri servizi di pubblica utilita'; b) natanti a motore a combustione interna non superiore a cinque cavalli vapore all'asse, di proprieta' ed in uso da parte di pescatori professionali in possesso di licenza di pesca categoria "A", che esercitino l'attivita' di pesca in modo professionale e quale attivita' lavorativa principale; c) natanti a motore necessari per l'assistenza ed il soccorso durante lo svolgimento delle regate veliche e delle gare di canottaggio, canoa, kayak e di nuoto su distanze superiori ai metri 500, a condizione che le competizioni siano organizzate dalle rispettive Federazioni sportive affiliate al C.O.N.I.; d) natanti a motore necessari per l'assistenza ed il soccorso durante lo svolgimento di scuole vela organizzate dai circoli affiliati alla F.I.V., degli allenamenti di preparazione alle regate veliche ed alle gare indicate alla lettera c).