(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 9 del 30 marzo 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Riapertura dei termini per la presentazione delle domande 1. Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui all'art. 4, commi 2 e 3, della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, come modificato dall'art. 3 della presente legge. 2. I soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale n. 20/1997 che intendono presentare domanda devono farlo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalita' determinate nell'avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4262 dell'8 luglio 1997, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale. 3. Coloro che hanno gia' presentato, entro il termine indicato nel predetto avviso pubblico, domanda non ritenuta ammissibile all'istruttoria tecnica, amministrativa e contabile a seguito della verifica effettuata dalla Finanziaria Laziale di Sviluppo S.p.a., di seguito denominata FILAS, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 20/1997, possono provvedere all'integrazione o alla regolarizzazione della domanda e della documentazione allegata alla domanda stessa entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale, in conformita' alla comunicazione di inammissibilita' trasmessa dalla FILAS ai sensi dell'art. 10 dello stesso avviso pubblico.