(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 9
                         del 30 marzo 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
      Riapertura dei termini per la presentazione delle domande
 
  1.  Sono  riaperti i termini per la presentazione delle domande per
l'accesso ai contributi di cui all'art. 4, commi 2 e 3,  della  legge
regionale  3  giugno  1997,  n. 20, come modificato dall'art. 3 della
presente legge.
  2. I soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, lettere b) e c), della
legge regionale n. 20/1997 che intendono  presentare  domanda  devono
farlo  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
presente legge, secondo le modalita' determinate nell'avviso pubblico
approvato con deliberazione della Giunta  regionale  n.  4262  dell'8
luglio 1997, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale.
  3.  Coloro che hanno gia' presentato, entro il termine indicato nel
predetto  avviso   pubblico,   domanda   non   ritenuta   ammissibile
all'istruttoria  tecnica,  amministrativa e contabile a seguito della
verifica effettuata dalla Finanziaria Laziale di Sviluppo S.p.a.,  di
seguito denominata FILAS, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera a),
della legge regionale n. 20/1997, possono provvedere all'integrazione
o alla regolarizzazione della domanda e della documentazione allegata
alla  domanda  stessa  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, a pena  di  esclusione  dalla  procedura
concorsuale,  in  conformita'  alla comunicazione di inammissibilita'
trasmessa dalla FILAS ai  sensi  dell'art.  10  dello  stesso  avviso
pubblico.