(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 10
                         del 10 aprile 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Per le somme erogate ai consiglieri regionali ai sensi dell'art.
3 della legge regionale 5 aprile 1988, n.  19  e  dell'art.  1  della
legge  regionale  18  marzo  1996,  n.  10  si  da'  attuazione  alle
previsioni contenute nell'art. 4, comma 1, lettera b) e nell'art.  9,
comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.