(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 10 aprile 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Per le somme erogate ai consiglieri regionali ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 5 aprile 1988, n. 19 e dell'art. 1 della legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 si da' attuazione alle previsioni contenute nell'art. 4, comma 1, lettera b) e nell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.