(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 32
                         del 10 aprile 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                        Principi e obiettivi
 
  1.  In  attuazione  degli  articoli 3 e 34 della Costituzione ed in
conformita' ai principi dettati dalla legge 2 dicembre 1991, n.  390,
la Regione del Veneto disciplina l'attuazione del diritto allo studio
al fine di garantire, nell'ambito delle proprie competenze, l'accesso
e  la  frequenza ai corsi universitari e post-universitari a studenti
capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.
  2. L'attuazione del diritto allo studio universitario  avviene  nel
rispetto   del   pluralismo   delle  istituzioni  e  degli  indirizzi
culturali, in conformita' agli obiettivi posti  dalla  programmazione
nazionale e regionale e ai relativi strumenti attuativi.
  3.  La  Regione collabora con le Universita', con i Consorzi per la
costituzione e lo sviluppo  degli  studi  universitari,  nonche'  con
soggetti pubblici e privati che concorrano all'attuazione del diritto
allo  studio  universitario,  per  la  migliore  realizzazione  delle
finalita' di cui alla presente legge.