(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 35 del 21 aprile 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica dell'art. 1 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 1. L'art. 1 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e' cosi' sostituito: "Art. 1 (Finalita'). - 1. Al fine di prevenire, eliminare o ridurre gli effetti di eventi catastrofici, anche conseguenti all'attivita' umana, nonche' di tutelare la vita ed i beni dei cittadini, la presente legge individua le modalita' di partecipazione della Regione del Veneto e degli enti amministrativi regionali all'organizzazione nazionale della protezione civile, anche mediante la collaborazione e il concorso delle Province, dei comuni, delle comunita' montane, in attuazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e nel rispetto delle disposizioni di cui alle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 11 agosto 1991, n. 266.".