(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 35
                         del 21 aprile 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 Modifica dell'art. 1 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58
 
  1.  L'art. 1 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e' cosi'
sostituito:
   "Art. 1 (Finalita'). -  1.  Al  fine  di  prevenire,  eliminare  o
ridurre   gli  effetti  di  eventi  catastrofici,  anche  conseguenti
all'attivita' umana, nonche' di  tutelare  la  vita  ed  i  beni  dei
cittadini, la presente legge individua le modalita' di partecipazione
della  Regione  del  Veneto  e  degli  enti  amministrativi regionali
all'organizzazione nazionale della protezione civile, anche  mediante
la  collaborazione  e  il  concorso delle Province, dei comuni, delle
comunita' montane, in attuazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225
e nel rispetto delle disposizioni di cui alle leggi 8 giugno 1990, n.
142 e 11 agosto 1991, n. 266.".