(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 18
                        del 21 novembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  L'art.  6  della  legge  regionale  20 agosto 1997, n. 92, e' cosi'
riformulato:
   "La Regione Abruzzo, per sovvenire alle esigenze  finanziarie  del
Centro,  concede  per  l'anno 1997 un contributo di L. 200.000.000 da
erogarsi secondo le  modalita'  previste  dalla  legge  regionale  n.
34/1996.
  All'onere  di  cui  al  comma  che  precede  si  provvede  mediante
utilizzazione del fondo globale - Cap. 323000, con quota parte  della
partita n.  1, elenco n. 3 del bilancio per l'esercizio in corso.
  Nello  stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio
finanziario 1997 sono apportate le seguenti modifiche in  termini  di
competenza e cassa:
  (Omissis).
  La partita n. 1 dell'elenco n. 3 e' corrispondentemente ridotta".