(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 18 del 21 novembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. L'art. 6 della legge regionale 20 agosto 1997, n. 92, e' cosi' riformulato: "La Regione Abruzzo, per sovvenire alle esigenze finanziarie del Centro, concede per l'anno 1997 un contributo di L. 200.000.000 da erogarsi secondo le modalita' previste dalla legge regionale n. 34/1996. All'onere di cui al comma che precede si provvede mediante utilizzazione del fondo globale - Cap. 323000, con quota parte della partita n. 1, elenco n. 3 del bilancio per l'esercizio in corso. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e cassa: (Omissis). La partita n. 1 dell'elenco n. 3 e' corrispondentemente ridotta".