(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 18 del 21 novembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Alla legge regionale n. 42/1996, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: al comma 2 dell'art. 1, dopo le parole "Regione Abruzzo", sono aggiunte le seguenti "ed ivi operanti"; il comma 3 dell'art. 1 e' soppresso e sostituito dal seguente: "3. Il tributo e' dovuto, altresi', dagli studenti che si iscrivono ai corsi di studio dell'Accademia di Belle Arti". L'art. 2 e' soppresso e sostituto dal seguente: "Art. 2. (Accertamento e liquidazione). - 1. La tassa e' corrisposta, in unica soluzione, all'atto dell'iscrizione, all'azienda per il diritto agli studi universitari competente, mediante versamento alla tesoreria dell'ente, con le modalita' dell'ente, con le modalita' dallo stesso definite. 2. Le universita' e istituti accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica dell'avvenuto pagamento del tributo. 3. Le aziende per il diritto agli studi universitari, entro il 31 gennaio di ogni anno, rendicontano alla Regione l'ammontare riscosso nell'anno a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio universitario. 4. Entro il medesimo termine le aziende rendicontano altresi' le somme rimborsate per tasse erroneamente pagate e non dovute. L'art. 4 e' modificato come segue: 1. Il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e' iscritto nel capitolo 11680 che assume la seguente diversa denominazione: ''Tassa regionale per il diritto allo studio universitario art. 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549'' dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale. 2. Il gettito di cui al punto 1 e' collocato al capitolo 41512 che assume la seguente nuova denominazione: ''Erogazione alle aziende per il diritto agli studi universitari del gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario ai sensi dell'art. 3, comma 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549'', dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale".