(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 18
                        del 21 novembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Alla  legge  regionale  n.  42/1996,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche ed integrazioni:
   al  comma  2  dell'art.  1, dopo le parole "Regione Abruzzo", sono
aggiunte le seguenti "ed ivi operanti";
   il comma 3 dell'art. 1 e' soppresso  e  sostituito  dal  seguente:
"3.  Il  tributo e' dovuto, altresi', dagli studenti che si iscrivono
ai corsi di studio dell'Accademia di Belle Arti".
  L'art. 2 e' soppresso e sostituto dal seguente:
   "Art.  2.  (Accertamento  e  liquidazione).  -  1.  La  tassa   e'
corrisposta,    in   unica   soluzione,   all'atto   dell'iscrizione,
all'azienda  per  il  diritto  agli  studi  universitari  competente,
mediante  versamento  alla  tesoreria  dell'ente,  con  le  modalita'
dell'ente, con le modalita' dallo stesso definite.
  2. Le universita' e istituti accettano  le  immatricolazioni  e  le
iscrizioni  ai  corsi  previa  verifica  dell'avvenuto  pagamento del
tributo.
  3. Le aziende per il diritto agli studi universitari, entro  il  31
gennaio  di ogni anno, rendicontano alla Regione l'ammontare riscosso
nell'anno a titolo di tassa regionale  per  il  diritto  allo  studio
universitario.
  4.  Entro  il  medesimo termine le aziende rendicontano altresi' le
somme rimborsate per tasse erroneamente pagate e non dovute.
  L'art. 4 e' modificato come segue:
   1. Il gettito della tassa regionale per  il  diritto  allo  studio
universitario  e'  iscritto nel capitolo 11680 che assume la seguente
diversa denominazione: ''Tassa regionale per il diritto  allo  studio
universitario  art.  3,  comma  20,  della legge 28 dicembre 1995, n.
549'' dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.
  2. Il gettito di cui al punto 1 e' collocato al capitolo 41512  che
assume la seguente nuova denominazione: ''Erogazione alle aziende per
il  diritto agli studi universitari del gettito della tassa regionale
per il diritto allo studio universitario ai sensi dell'art. 3,  comma
23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549'', dello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale".