(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 18 del 21 novembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. La Regione Abruzzo riconosce e promuove le iniziative culturali che vengano tenute negli istituti di reclusione e pene, siti sul territorio regionale, che realizzano una crescita culturale finalizzata alla risocializzazione della popolazione carceraria ai sensi dell'art. 17 - Titolo 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354.