(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 18
                        del 21 novembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  La Regione Abruzzo riconosce e promuove le iniziative culturali che
vengano  tenute  negli  istituti  di  reclusione  e  pene,  siti  sul
territorio   regionale,   che   realizzano   una  crescita  culturale
finalizzata alla risocializzazione della  popolazione  carceraria  ai
sensi dell'art.  17 - Titolo 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354.