(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 18 del 21 novembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. L'art. 1della legge regionale 16 luglio 1997, n. 64, e' cosi' integrato: "In via staordianria, il contributo di cui al comma che precede e' destianto anche agli interventi ricadenti nell'esercizio 1996 per i quali e' stata gia' prodotta richiesta da parte degli enti interessati".