(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 18
                        del 21 novembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  L'art. 1della legge regionale 16  luglio  1997,  n.  64,  e'  cosi'
integrato:
  "In  via staordianria, il contributo di cui al comma che precede e'
destianto anche agli interventi ricadenti nell'esercizio 1996  per  i
quali   e'   stata  gia'  prodotta  richiesta  da  parte  degli  enti
interessati".