(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 18
                        del 21 novembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Caratteri del servizio
 
  1. La  Regione  Abruzzo  promuove  l'istituzione  del  servizio  di
assistenza  familiare per l'infanzia che, nell'ambito delle politiche
sociali di aiuto e sostegno alle famiglie, ha lo scopo di favorire lo
sviluppo psicofisico ed affettivo e la sorveglianza degli infanti  di
eta' inferiore ai tre anni.
  2.  Le  finalita'  di  cui  al  comma  precedente  sono  realizzate
attraverso l'affidamento degli infanti  alle  cure  degli  assistenti
familiari  per l'infanzia, nelle abitazioni di questi ultimi, purche'
ritenute idonee dalle aziende U.S.L.  competenti  per  territorio,  o
presso la residenza degli infanti.
  3.  Il  servizio  di  assistenza  familiare all'infanzia si pone in
rapporto di integrazione e complementarita' con il servizio di  asilo
nido, disciplinato dalle leggi regionali vigenti.
  4.  I  comuni possono istituire e gestire il servizio di assistenza
familiare per l'infanzia anche tramite i loro consorzi e le comunita'
montane.