(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 18 del 21 novembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Caratteri del servizio 1. La Regione Abruzzo promuove l'istituzione del servizio di assistenza familiare per l'infanzia che, nell'ambito delle politiche sociali di aiuto e sostegno alle famiglie, ha lo scopo di favorire lo sviluppo psicofisico ed affettivo e la sorveglianza degli infanti di eta' inferiore ai tre anni. 2. Le finalita' di cui al comma precedente sono realizzate attraverso l'affidamento degli infanti alle cure degli assistenti familiari per l'infanzia, nelle abitazioni di questi ultimi, purche' ritenute idonee dalle aziende U.S.L. competenti per territorio, o presso la residenza degli infanti. 3. Il servizio di assistenza familiare all'infanzia si pone in rapporto di integrazione e complementarita' con il servizio di asilo nido, disciplinato dalle leggi regionali vigenti. 4. I comuni possono istituire e gestire il servizio di assistenza familiare per l'infanzia anche tramite i loro consorzi e le comunita' montane.