(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 18
                        del 21 novembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  La presente legge ha lo scopo di attuare il programma regionale per
favorire la realizzazione dei parcheggi pubblici o di uso pubblico di
cui all'art. 3 della  legge  22  marzo  1989,  n.  122,  mediante  la
disciplina  delle  competenze  trasferite  alle  regioni dall'art. 12
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'art. 3,  comma  1  della
legge 28 dicembre 1995, n. 549.