(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 18 del 21 novembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' La presente legge ha lo scopo di attuare il programma regionale per favorire la realizzazione dei parcheggi pubblici o di uso pubblico di cui all'art. 3 della legge 22 marzo 1989, n. 122, mediante la disciplina delle competenze trasferite alle regioni dall'art. 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'art. 3, comma 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.