(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 18
                        del 21 novembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Alla  legge regionale 31 maggio 1994, n. 30, recante "Norme per
l'attivita' venatoria e per la tutela della  fauna  selvatica",  sono
apportate  le modifiche ed integrazioni risultanti dagli articoli che
seguono.
  2. Il  richiamo  ad  articoli  di  legge  senza  specificazione  e'
riferito  alla  predetta  legge  regionale  che  di seguito non sara'
ripetuta.