(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 18
                        del 21 novembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  La  Regione  Abruzzo  promuove l'organizzazione e lo sviluppo degli
interventi relativi alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria
delle attivita' sportive.
  Nel  contesto  delle  attivita'  e  delle  iniziative  volte   alla
promozione  e  conservazione  della  salute  e  delle  condizioni  di
benessere psico-fisico della popolazione nei suoi  vari  aspetti,  la
tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive  e'  rivolta  oltre che
all'attivita'  agonistica  anche  all'educazione  sanitaria  e   alla
protezione  di  coloro  che praticano o intendono praticare attivita'
sportiva e/o motoria ai vari livelli e nelle varie  forme,  affinche'
tali  attivita'  possano essere svolte proficuamente da tutti entro i
limiti fisiologici di ciascuno,  nel  contesto  di  un  miglioramento
morfo-funzionale   e  psico-fisico  comprendente  anche  gli  aspetti
riabilitativi e di ricondizionamento.