(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 18 del 21 novembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. La Regione Abruzzo promuove l'organizzazione e lo sviluppo degli interventi relativi alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attivita' sportive. Nel contesto delle attivita' e delle iniziative volte alla promozione e conservazione della salute e delle condizioni di benessere psico-fisico della popolazione nei suoi vari aspetti, la tutela sanitaria delle attivita' sportive e' rivolta oltre che all'attivita' agonistica anche all'educazione sanitaria e alla protezione di coloro che praticano o intendono praticare attivita' sportiva e/o motoria ai vari livelli e nelle varie forme, affinche' tali attivita' possano essere svolte proficuamente da tutti entro i limiti fisiologici di ciascuno, nel contesto di un miglioramento morfo-funzionale e psico-fisico comprendente anche gli aspetti riabilitativi e di ricondizionamento.