(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 18
                        del 21 novembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. L'art. 10, comma 2, della legge regionale 9 maggio 1990, n.  64,
nel  testo  coordinato con l'art. 5 della legge regionale 8 settembre
1992, n. 92, e' sostituito dal seguente:
   "Il  Servizio  lavoro  provvede  alle  erogazioni  dei  contributi
spettanti  agli  enti  beneficiari  ai  sensi dell'art. 2 della legge
regionale  9  maggio  1990,  n.  64  e   successive   rettifiche   ed
integrazioni,  dopo  aver  acquisito,  da  parte  degli  stessi enti,
relazione favorevole sulla realizzazione del progetto e sul  rispetto
della  Convenzione  da  parte  della  societa'  o  della  cooperativa
convenzionata.
   "L'Ente  provvede  all'inoltro   della   relazione   al   Servizio
lavoro-emigrazione   entro   trenta   giorni   dalla   richiesta   di
quest'ultimo".
  2. Nello stesso articolo sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:
   "comma 3. Per i beneficiari  operanti  con  progetto  autonomo  la
relazione  sulla  realizzazione  del  progetto  viene  redatta  da un
funzionario esperto in materia, incaricato dal dirigente del Servizio
lavoro ed  emigrazione,  previo  nulla-osta  del  coordinatore  della
struttura di appartenenza".
   "comma  4.  Il  funzionario  individuato  effettua all'uopo visita
ispettiva e trasmette al servizio lavoro ed emigrazione la  relazione
di  cui  al  comma  precedente  entro  trenta  giorni dalla ricezione
dell'incarico".