(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 18 del 21 novembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 10, comma 2, della legge regionale 9 maggio 1990, n. 64, nel testo coordinato con l'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1992, n. 92, e' sostituito dal seguente: "Il Servizio lavoro provvede alle erogazioni dei contributi spettanti agli enti beneficiari ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 9 maggio 1990, n. 64 e successive rettifiche ed integrazioni, dopo aver acquisito, da parte degli stessi enti, relazione favorevole sulla realizzazione del progetto e sul rispetto della Convenzione da parte della societa' o della cooperativa convenzionata. "L'Ente provvede all'inoltro della relazione al Servizio lavoro-emigrazione entro trenta giorni dalla richiesta di quest'ultimo". 2. Nello stesso articolo sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4: "comma 3. Per i beneficiari operanti con progetto autonomo la relazione sulla realizzazione del progetto viene redatta da un funzionario esperto in materia, incaricato dal dirigente del Servizio lavoro ed emigrazione, previo nulla-osta del coordinatore della struttura di appartenenza". "comma 4. Il funzionario individuato effettua all'uopo visita ispettiva e trasmette al servizio lavoro ed emigrazione la relazione di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla ricezione dell'incarico".