(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo
                numero speciale del 5 dicembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
              IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Trasferimento dei beni ex ONPI
 
  1. I beni  mobili  ed  immobili  della  soppressa  Opera  Nazionale
Pensionati   d'Italia   (ONPI),  attribuiti  alla  Regione  ai  sensi
dell'art.  117,  comma  primo,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  24  luglio 1997, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n.
641, sono trasferiti in proprieta' a titolo gratuito ai Comuni in cui
gli stessi sono ubicati.
  2. Al trasferimento della proprieta' si provvede con  deliberazione
della Giunta regionale, sulla base di apposito atto ricognitivo dello
stato  di  consistenza dei beni da trasferire, redatto e sottoscritto
da un rappresentante della Regione,  nominato  dal  Presidente  della
Giunta regionale tra i funzionari del Settore demanio e patrimonio, e
da un rappresentante di ciascun comune destinatario dei beni.
  3.  La  deliberazione  della  Giunta  regionale  di  cui al comma 2
costituisce titolo, nei termini di legge, per la  trascrizione  e  la
voltura catastale dei beni immobili trasferiti.