(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 5 dicembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Trasferimento dei beni ex ONPI 1. I beni mobili ed immobili della soppressa Opera Nazionale Pensionati d'Italia (ONPI), attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 117, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641, sono trasferiti in proprieta' a titolo gratuito ai Comuni in cui gli stessi sono ubicati. 2. Al trasferimento della proprieta' si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di apposito atto ricognitivo dello stato di consistenza dei beni da trasferire, redatto e sottoscritto da un rappresentante della Regione, nominato dal Presidente della Giunta regionale tra i funzionari del Settore demanio e patrimonio, e da un rappresentante di ciascun comune destinatario dei beni. 3. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 costituisce titolo, nei termini di legge, per la trascrizione e la voltura catastale dei beni immobili trasferiti.